Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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personale non superino in media una superficie abitabile netta di 40 m2 per persona. Se più persone condividono un alloggio, è consentita una superficie abitabile media di massimo 35 m2 a persona. Se i collaboratori dello stabilimento alberghiero si trasferiscono in Svizzera con la famiglia (coniuge, partner registrato e figli propri), occorrerà tenerne debitamente conto nella definizione della superficie ammessa.
Lettera c: la superficie del terreno non edificato acquistata per costruire abitazioni per il personale non deve superare quella necessaria allo scopo d’utilizzo, ossia alla costruzione di tali abitazioni. L’idea è che l’acquirente utilizzi il fondo opportunamente, per costruirvi le abitazioni che può acquistare o edificare senza autorizzazione secondo l’articolo 6b AP-LAFE. Può acquistare solamente la superficie necessaria a costruire dette abitazioni. Non è accettabile acquistare terreno non edificato facendo valere l’eccezione dell’articolo 6a AP-LAFE per accumulare terreni a fini speculativi. Un terzo della superficie totale del fondo è considerato ammissibile come superficie di riserva che l’acquirente può acquistare in vista di un ampliamento a medio o lungo termine dello stabilimento alberghiero o delle abitazioni per il personale.
Il capoverso 2 disciplina il numero massimo di abitazioni che uno stabilimento alberghiero è autorizzato ad acquistare per il personale. Al momento di elaborare le disposizioni esecutive si dovrà decidere se far dipendere il numero delle abitazioni dal numero di posti letto (ad es. fino a 10 posti letto sono ammesse abitazioni per massimo 3 persone di servizio), dalla categoria dell’albergo o dal numero di collaboratori. [In alternativa andrà esaminato se fissare il numero delle abitazioni acquistabili senza autorizzazione in funzione percentuale del totale dei dipendenti (p.es. alloggi solo per 2/3 del personale). Difficilmente gli stabilimenti alberghieri devono alloggiare tutti i dipendenti; alcuni di loro dispongono di un’abitazione propria.]
Se i Cantoni non introducono l’eccezione all’obbligo d’autorizzazione, l’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero continuerà a essere ammesso solo alle (severe) condizioni fissate dal TF per tutti gli altri stabilimenti d’impresa: l’acquirente di uno stabilimento alberghiero può acquistare abitazioni per il personale senza autorizzazione insieme al fondo (ossia contemporaneamente) soltanto se le abitazioni sono necessarie all’esercizio dello stabilimento (v. n. 1.1.2.1). Un’abitazione per il personale è necessaria all’esercizio se è imprescindibile per il funzionamento o l’esercizio dell’attività economica42. Se ad esempio l’esercizio dipende dalla presenza constante o quasi di un tecnico, la sua abitazione nelle vicinanze della struttura riveste una necessità aziendale43. Se invece le abitazioni per il personale si situano sul fondo dello stabilimento per mere considerazioni di praticità e attrattiva (p. es. per reclutare personale qualificato), l’acquisto è soggetto ad autorizzazione.
Art. 8 cpv. 1 lett. e, 1bise 3
42 Sentenza del TF 2C_325/2022 del 21 dic. 2023 con altri rimandi.
43 Mühlebach/Geissmann a.a.O., art. 8 n. 11.