Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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interessi politici ed economici del Paese, l’opportunità di distribuire le 600 unità previste (750 meno i 150 di riserva) ai Cantoni che contemplano il motivo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni di vacanza. Non si può dunque escludere che le unità da ripartire tra i Cantoni siano meno di 600; ciò dipenderà dalla situazione del mercato degli alloggi. Non va neppure esclusa una nuova chiave di ripartizione in funzione dei criteri di calcolo secondo l’articolo 11 capoverso 3 LAFE.

In sede di revisione delle disposizioni esecutive della OAFE, si prevede di mantenere l’attuale sistema consistente nel riportare all’anno successivo le unità di contingente inutilizzate (da utilizzare entro il 31 ottobre [art. 9 cpv. 3 e 4 OAFE]) o di ripartirle tra i Cantoni che hanno esaurito i propri contingenti (art. 9 cpv. 4-7 OAFE). Questo sistema è molto flessibile, per cui conviene mantenerlo; permetterebbe in particolare ai Cantoni colpiti più dalla riduzione prevista e dalla nuova distribuzione dei contingenti di procurarsi eventuali unità mancanti attingendo al pool delle unità inutilizzate.

Nel complesso gli acquisti di abitazioni di vacanza da parte di persone all’estero dovrebbero calare in seguito alla riduzione dei contingenti cantonali e al computo degli acquisti tra persone all’estero. L’entità di tale calo è difficile da stimare; potrebbe situarsi attorno a un minimo di 196 acquisti l’anno rispetto alla media annua del numero di autorizzazioni dell’ultimo decennio (= 795,6 - 600, v. tabella con la possibile nuova ripartizione dei contingenti). Se i Cantoni che hanno esaurito le loro unità non richiedono l’attribuzione di unità supplementari (art. 9 cpv. 4 OAFE), è persino ipotizzabile un calo medio di 307,5 acquisti l’anno (= 195,6 + 111,9). Anche se i Cantoni più colpiti dalla riduzione dovessero richiedere l’attribuzione di unità inutilizzate, il numero delle unità supplementari per Cantone non dovrebbe superare la metà del loro rispettivo contingente annuo (art. 9 cpv. 5 OAFE), mentre le eventuali 111,9 unità inutilizzate (calcolate sulla media degli acquisti degli ultimi dieci anni) non sarebbero sufficienti a coprire i deficit prevedibili nei Cantoni più colpiti (v. tabella con la possibile nuova ripartizione dei contingenti).

Art. 14 cpv. 1 e 4bis

Per assicurare un’esecuzione efficace della LAFE e quindi un’utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall’acquirente, dev’essere possibile subordinare a condizioni e oneri anche gli acquisti che l’autorità di prima istanza non ritiene soggetti ad autorizzazione (cosiddette decisioni di accertamento di non assoggettamento all’obbligo d’autorizzazione). Attualmente tale possibilità è prevista esplicitamente soltanto per le autorizzazioni (art. 14 cpv. 1 LAFE). Tuttavia, in base alla giurisprudenza del TF sull’acquisto di stabilimenti d’impresa (cfr. DTF 129 II 361), nella pratica le autorità di prima istanza impongono condizioni e oneri anche quando accertano il non assoggettamento all’obbligo d’autorizzazione. L’avamprogetto introduce ben due eccezioni all’obbligo d’autorizzazione (art. 6a e 6b AP-LAFE). Si coglie dunque l’occasione di codificare una prassi e una giurisprudenza consolidate, subordinando a oneri e condizioni anche gli acquisti non soggetti ad autorizzazione (cpv. 1).

Una persona all’estero che acquista un fondo non soggetto ad autorizzazione secondo l’articolo 7 lettera a o b LAFE è vincolata alle condizioni e agli oneri imposti al defunto o all’alienante. È questa la giurisprudenza costante e la prassi delle autorità, che il