Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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nuovo capoverso 4bisesplicita per ragioni di chiarezza. L’acquisto esente da autorizzazione non dispensa il nuovo proprietario dall’adempiere gli oneri imposti al momento del primo acquisto. Le limitazioni di diritto pubblico sull’uso della proprietà fondiaria derivanti da tali oneri continuano a sussistere. I successori hanno dunque gli stessi diritti e doveri dell’acquirente originario per quanto riguarda l’utilizzo ammesso dei fondi, (p. es. obbligo di alienazione, divieto di affittare il fondo a terzi, restrizioni di utilizzo, ecc.). Ne consegue che l’obbligo di alienazione previsto dall’avamprogetto per l’abitazione principale si applica anche agli eredi legali ai sensi del diritto svizzero, che dovranno quindi vendere l’abitazione principale del defunto se non la utilizzano in modo conforme allo scopo e se il cambiamento di destinazione non è compatibile con la LAFE.
Art. 15 cpv. 1 lett. a e b
Le modifiche sono riconducibili agli adeguamenti degli articoli 25 capoverso 1 e 27 AP-LAFE. Si rimanda ai relativi commenti.
Art. 19a Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia
Nel diritto vigente la realizzazione di abitazioni su un fondo per stabilimento d’impresa (ossia il cambiamento di destinazione parziale o totale del fondo) è soggetta ad autorizzazione e quindi in pratica vietata, visti i motivi d’autorizzazione molto restrittivi. L’avamprogetto lo specifica per maggiore chiarezza nel nuovo articolo 4 capoverso 1 lettera h. La disposizione, a contrario, si evince anche dal nuovo articolo 6a capoverso 1 AP-LAFE, secondo cui l’acquisto è ammesso senza autorizzazione soltanto perché il fondo serve all’esercizio dell’attività commerciale dell’acquirente. Il diritto vigente non prevede alcuna autorità che controlli i cambiamenti di destinazione; l’avamprogetto propone quindi di attribuire tale funzione all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia, che procederà come il registro fondiario e il registro di commercio (art. 18 cpv. 1 e 2 LAFE): se non può escludere a priori che sia una persona all’estero a richiedere (cpv. 1) il cambiamento di destinazione a scopo abitativo, la rinvierà all’autorità di prima istanza secondo la LAFE. Se quest’ultima accerta che il proprietario del fondo è una persona all’estero e che il cambiamento di destinazione non può essere autorizzato, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia non autorizza il cambiamento di destinazione (cpv. 2).
Art. 19b Transazioni di valori mobiliari quotati
La revisione della LAFE del 2017 aveva già proposto di reintrodurre l’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di quote di società immobiliari residenziali quotate in una borsa svizzera. In sede di consultazione, tuttavia, diversi partecipanti hanno sostenuto che il ripristino dell’obbligo avrebbe costretto tutte le società interessate al delisting delle loro