Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
in un apposito registro). Tuttavia, la banca depositaria non è più coinvolta in veste di agente di borsa (nella rivendita fuori borsa). Il progetto non limita gli obblighi di verifica dei capoversi 1-3 alle transazioni di borsa, ma li estende a qualsiasi tipo di trasferimento (anche fuori borsa) di quote di investimenti immobiliari quotati, se effettuato a titolo professionale (cpv. 4). Di conseguenza le banche vanno chiamate a conformarsi alla legge non solo in quanto operatori di borsa, ma anche in quanto società di intermediazione e banche depositarie, come avviene nella lotta al riciclaggio di denaro, dove sono tenute a rispettare le disposizioni vigenti anche nella consegna di titoli, ecc. L’intento è di imporre gli stessi obblighi a chiunque effettui, a titolo professionale, transazioni fuori borsa in valori mobiliari quotati.
Il nuovo articolo 28a AP-LAFE fissa la sanzione penale applicabile in caso di inadempienza degli obblighi legati alle transazioni in e fuori borsa di valori mobiliari quotati.
Art. 24 cpv. 3
Secondo il diritto vigente, le autorità competenti forniscono all’UFG i dati necessari per la compilazione e la pubblicazione di una statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (art. 24 cpv. 3 LAFE). Il nuovo capoverso 3 prevede che la compilazione della statistica non spetti più alla Confederazione, bensì ai Cantoni. Per garantire anche in futuro una panoramica su scala nazionale degli acquisti di fondi da parte di persone all’estero, i Cantoni dovranno tuttavia fornire all’UFG i dati necessari alla pubblicazione di tale statistica. Fondandosi sull’articolo 36 capoverso 1 LAFE, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive per la compilazione della statistica da parte dei Cantoni indicando i dati da fornire per la statistica nazionale. Al momento è presumibile che il contenuto della statistica resti invariato; per le disposizioni attuative il Consiglio federale dovrebbe pertanto ispirarsi all’articolo 20 OAFE.
L’avamprogetto stralcia la seconda parte dell’articolo 24 capoverso 3 LAFE, che impone all’UFG di fornire alle autorità competenti informazioni su fatti rilevanti per l’obbligo d’autorizzazione o per l’autorizzazione stessa. In futuro i dati trasmessi all’UFG serviranno unicamente ai fini della) sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero e presumibilmente non conterranno informazioni su fatti rilevanti per l’obbligo d’autorizzazione o (in qualche caso) per l’autorizzazione stessa. L’attuale seconda parte del capoverso 3 consente invece all’UFG di utilizzare i dati personali per scopi diversi da quello statistico (art. 20 cpv. 5 OAFE), ad esempio per controllare che all’acquisto di abitazioni di vacanza o di unità abitative in apparthotel venga applicato il divieto di possedere due fondi (art. 12 cpv. d LAFE). Al momento, i Cantoni non hanno la possibilità di verificare se una persona all’estero che richiede un’autorizzazione possegga già un’abitazione di vacanza in un altro Cantone. Se ne occupa pertanto l’UFG nella sua veste di autorità legittimata a ricorrere, verificando nella propria banca dati a fini statistici se l’acquirente è già registrato come proprietario di un’abitazione di vacanza. In caso di riscontro positivo, può informarne il Cantone permettendogli di revocare un’eventuale autorizzazione concessa prima che diventi definitiva. In futuro le autorità