Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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tivo (persona all’estero ai sensi dell’art. 5 segg. LAFE), gli operatori di borsa dovrebbero potersi affidare alle procedure di riconoscimento (know your customer) già applicate nella lotta al riciclaggio di denaro.

Per contenere l’onere di verifica a carico degli operatori di borsa, l’avamprogetto propone un controllo semplificato dell’obbligo d’autorizzazione. In genere si dovrebbe infatti verificare anche la provenienza dei fondi impiegati per finanziare l’acquisto. In alcuni casi anche il controllo semplificato proposto potrebbe già rivelarsi complesso; comunque, gli operatori di borsa non sono tenuti ad effettuare verifiche approfondite in merito. Devono anzi sempre rifiutarsi di eseguire l’ordine di borsa se nutrono il dubbio che l’acquirente sia una persona all’estero o se la transazione rientra nel campo d’applicazione della LAFE (ossia un acquisto ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c, cbis, d o e). Spetterà al committente chiedere alla competente autorità cantonale di prima istanza (ev. già in anticipo) di rilasciare un’autorizzazione per l’acquisto o di emanare una decisione accertante che l’acquisto non è soggetto ad autorizzazione (cfr. art. 17 LAFE). Se il committente presenta una decisione definitiva in tal senso, l’operatore di borsa esegue l’ordine (cpv. 2).

L’articolo 19b AP-LAFE prevede (indirettamente) nuove regole per le borse, che dovranno integrare nei loro regolamenti i nuovi obblighi legali applicabili agli operatori di borsa, verificarne il rispetto e sanzionare i contravventori. Le borse sottopongono per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le modifiche (cfr. art. 27 cpv. 4 LInFi), il che garantisce la ripresa del nuovo obbligo nei regolamenti di borsa. Non è pertanto necessario introdurre disposizioni nella legge (nella LAFE o in un atto normativo sui mercati finanziari) per obbligare le borse a procedere come previsto.

Per adempiere correttamente agli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2, gli operatori di borsa che procedono alla verifica di cui al capoverso 1 non possono limitarsi a fare affidamento su affermazioni non comprovate degli acquirenti. Il capoverso 3 prevede pertanto che l’acquirente debba informare l’operatore in merito a tutti i fatti rilevanti per la verifica secondo il capoverso 1. L’operatore è quindi autorizzato a chiedere tutte le informazioni e i documenti atti a dimostrare che l’acquirente non è una persona all’estero e che, per quanto gli sia dato sapere, non si tratta di un acquisto secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c, cbis, d oppure e. Se l’acquirente rifiuta di cooperare alla verifica, nella misura in cui ciò sia indispensabile e ragionevolmente esigibile, l’operatore di borsa non eseguirà l’ordine.

L’articolo 19b AP-LAFE fissa nuovi obblighi per gli operatori di borsa, soggetti alla vigilanza ordinaria della FINMA; tale vigilanza è paragonabile a quella esercitata sulle banche per quanto riguarda la loro organizzazione e il rispetto delle norme.

Per impedire operazioni elusive, il capoverso 4 prevede gli stessi obblighi anche per le transazioni fuori borsa con valori mobiliari quotati. Chi li negozia fuori borsa per mestiere (ad es. banche, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio, reti di broker) ha dunque gli stessi diritti e doveri degli operatori di borsa nel verificare se l’ordine del cliente è conforme alla LAFE (cpv. 1-3). Anche i trasferimenti di deposito presentano potenziale elusivo: in sé si tratta di acquisti, per cui la banca depositaria verifica l’identità dell’acquirente nei casi di trasferimento (trascrizione dei titoli contabili