Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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cantonali di prima istanza e l’UFG potranno servirsi della ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi, capitolo 6a dell’ordinanza del 23 settembre 201154 sul registro fondiario) e verificare direttamente se il richiedente all’estero possiede già un’abitazione di vacanza in Svizzera. Il Consiglio federale coordinerà l’entrata in vigore della modifica dell’articolo 24 capoverso 3 AP-LAFE con la data di attivazione delle disposizioni relative al servizio di ricerca di fondi su base nazionale, allo scopo di garantire un controllo ineccepibile della doppia proprietà. In virtù dell’assistenza giudiziaria e amministrativa secondo il capoverso 1, l’UFG potrà inoltre continuare a informare le autorità competenti per la LAFE dei fatti a sua conoscenza rilevanti per l’obbligo d’autorizzazione e l’autorizzazione stessa.
Art. 24a Obbligo di notifica del controllo abitanti
Le persone all’estero che hanno acquistato la loro abitazione principale con un’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera e AP-LAFE devono alienarla entro due anni se non la utilizzano come tale per sé stessi e la propria famiglia (cfr. art. 8 cpv. 1bisAP-LAFE). Il previsto obbligo di notifica delle autorità comunali preposte al controllo abitanti (cpv. 1) riduce, con un onere amministrativo minimo, il rischio che all’autorità di prima istanza competente per l’attuazione sfugga il cambiamento di domicilio che fa scattare l’obbligo di alienazione. Il controllo abitanti deve comunicare alla competente autorità cantonale di prima istanza se una persona all’estero ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lettera abisLAFE lascia il Comune o trasloca al suo interno. È competente l’autorità di prima istanza nel luogo di situazione del fondo (cfr. art. 15 LAFE). Sono persone all’estero ai sensi l’articolo 5 capoverso 1 lettera abisLAFE i cittadini di Stati terzi senza permesso di domicilio C. Non è soggetto all’obbligo di alienazione il cittadino di uno Stato terzo titolare di un permesso di dimora B che acquista un’abitazione principale e ottiene un permesso di domicilio C mentre la utilizza secondo lo scopo. È pertanto sufficiente che il controllo abitanti si limiti a notificare il cambiamento di domicilio dei cittadini di Stati terzi con permesso di dimora B.
L’autorità di prima istanza verifica se ha rilasciato a una delle persone segnalate dal controllo abitanti l’autorizzazione prevista all’articolo 8 capoverso 1 lettera e AP-LAFE per l’acquisto di un’abitazione principale. In caso affermativo, agirà di conseguenza procedendo, se necessario, secondo gli articoli 25 e seguenti AP-LAFE affinché l’abitazione sia alienata entro due anni. Secondo il capoverso 2, può ottenere gratuitamente dal controllo abitanti il nuovo indirizzo per contattare la persona che si sta trasferendo. Per motivi di protezione dei dati si rinuncia a imporre la comunicazione sistematica del nuovo indirizzo, dato che non tutte le persone segnalate possiedono un’abitazione principale e quindi non tutte sono soggette all’obbligo di alienazione secondo l’articolo 8 capoverso 1bisAP-LAFE. È previsto limitare l’accesso dell’autorità di prima istanza ai dati necessari all’adempimento dei suoi compiti, ossia in particolare il controllo dell’avvenuta alienazione.