Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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In due messaggi del 4 luglio 2007, il Consiglio federale ha quindi proposto al Parlamento da un lato di abrogare la Lex Koller e dall’altro di adottare misure di pianificazione del territorio in caso di abrogazione (integrazione della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio)12. A motivazione dell’abrogazione proposta adduceva che il rischio dell’«eccessivo dominio straniero» del suolo nazionale era tutt’al più occasionale e che la domanda estera risultava forte soltanto per le abitazioni di vacanza o per quelle secondarie. Sosteneva inoltre che l’abrogazione della legge rendesse possibili investimenti diretti esteri nella costruzione di abitazioni, oltre che la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, nel 2008, il Parlamento ha rinviato il progetto al Consiglio federale incaricandolo di procedere a determinate verifiche e poi rielaborarlo13.
All’inizio del 2012 i lavori per abrogare la LAFE erano ancora in corso, senza che tuttavia si fosse prossimi a una decisione. Nel messaggio del 2 marzo 2012 concernente la modifica della legge federale del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), il Consiglio federale proponeva di allentare ancora la LAFE per equiparare i fondi immobiliari organizzati in forma societaria (SICAV immobiliari) ai fondi immobiliari contrattuali (art. 4 cpv. 1 lett. c LAFE). La precedente legge sui fondi di investimento consentiva la forma contrattuale unicamente per i fondi svizzeri. La LICol contempla investimenti collettivi di capitale nella forma societaria di SICAV, ragion per cui oltre ai fondi immobiliari contrattuali sono possibili anche SICAV immobiliari secondo la LICol. Poiché le SICAV risultavano discriminate nella LAFE, non adeguata in occasione della revisione della legge sui fondi d’investimento, nel 201215 è intervenuta un’ulteriore modifica, entrata in vigore il 1° marzo 2013: da allora le persone all’estero possono acquistare, senza restrizioni e senza autorizzazione, anche azioni di una SICAV immobiliare negoziate regolarmente sul mercato (art. 4 cpv. 1 lett. cbisLAFE a contrario).
Nello stesso periodo era evidente che la situazione fosse decisamente cambiata rispetto agli anni 2000. In seguito alla crisi finanziaria del 2008, l’interesse per gli investimenti immobiliari era cresciuto notevolmente, anche perché gli investitori internazionali consideravano gli immobili in Svizzera investimenti redditizi a lungo termine. Ecco perché regnava il timore che l’abrogazione della LAFE avrebbe fatto confluire troppi capitali stranieri nel settore immobiliare svizzero. Inoltre, l’immigrazione aveva fatto lievitare la domanda immobiliare in Svizzera. In seguito, il Parlamento ha trasmesso al
11 RS 700
12 FF 2007 5271, in part. 5293
13 Boll. Uff. 2008 N 249; Boll. Uff. 2008 S 507
14 RS 951.31
15 FF 2012 3229, in part. 3274