Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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Con la mozione Schmid Martin 22.441325, il Parlamento incaricava il Consiglio federale di modificare le basi legali della Lex Koller in modo da consentire agli alberghi in mano straniera di acquistare e costruire alloggi per il proprio personale. Questa mozione è integrata nel presente progetto (v. n. 1.2.2).

Con la mozione 24.396126, il consigliere nazionale Aeschi chiedeva inoltre al Consiglio federale di inasprire la LAFE annullando tutti gli allentamenti intervenuti dall’entrata in vigore della legge nel 1985 e di applicare la LAFE così modificata a tutti i cittadini extracomunitari domiciliati in Svizzera e alle persone senza domicilio in Svizzera. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di proporre una variante applicabile anche ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS domiciliati in Svizzera. S’intende infine obbligare i proprietari stranieri che non adempiono più i nuovi criteri di acquisto di fondi da parte di persone all’estero ad alienare i loro immobili svizzeri o le loro quote di immobili svizzeri. Nel parere del 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione.

1.1.2 Diritto vigente

1.1.2.1 Fondi per stabilimenti d’impresa

Dalla modifica legislativa del 1997 i fondi che servono all’esercizio di un’attività economica, i cosiddetti fondi per stabilimenti d’impresa, possono essere acquistati da persone – fisiche o giuridiche – all’estero senza autorizzazione e senza restrizioni quantitative (art. 2 cpv. 2 lett. a LAFE). Possono dunque essere acquistati anche a mero titolo d’investimento di capitale e dati in affitto o in locazione a terzi. All’epoca si temeva una carenza di capitali nel mercato immobiliare, motivo per cui è stato deciso di aprirlo agli investitori esteri per favorire la costituzione di nuove aziende di produzione e servizi.

Secondo la prassi, chi acquista un fondo per uno stabilimento può contemporaneamente acquistare anche alloggi destinati al personale, ma solo se necessari all’esercizio dell’impresa o dell’attività economica. La necessità aziendale è comprovata quando la presenza (quasi) permanente del personale nelle vicinanze dell’esercizio è indispensabile (p. es. personale tecnico) e non semplicemente comoda. L’acquisto in contemporanea non figura esplicitamente nella legge, ma si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale (TF; cfr. le sentenze: 2A.103/2003 dell’8 luglio 2003, consid. 2; DTF 147 II 281, consid. 4.3; 2C_639/2019 del 10 luglio 2020, consid. 7.1.1; 2C_325/2022 del 21 dicembre 2023). L’attuazione della mozione Schmid Martin 22.4413 permetterebbe ai Cantoni di agevolare notevolmente, rispetto alla prassi attuale, l’acquisto di abitazioni per il personale da parte di aziende alberghiere in mano straniera.

25 Mo. Schmid 22.4413 Penuria di alloggi nei Comuni turistici. Integrare l'articolo 3 OAFE, riconoscere gli alloggi del personale alberghiero quale parte di uno stabilimento.

26 Mo. Aeschi 24.3961 Inasprimento della Lex Koller.