Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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5.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Sottostà a referendum facoltativo.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese secondo l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

L’avamprogetto modifica la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni unicamente per quanto riguarda la compilazione della statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero. La modifica non incide in modo sostanziale sulla ripartizione e l’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni, e le ripercussioni finanziarie previsibili per i Cantoni saranno trascurabili. Inoltre interesserà solo i Cantoni che hanno ripreso nel loro ordinamento il motivo di autorizzazione per un’abitazione di vacanza e/o un’unità abitativa in un apparthotel (v. n. 4.2).

5.6 Conformità alla legge sui sussidi

L’avamprogetto non prevede sussidi.

5.7 Delega di competenze legislative

Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La Costituzione stessa limita la delega delle competenze prevedendo in particolare che tutte le disposizioni importanti e fondamentali contenenti norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). L’avamprogetto definisce quindi il margine legislativo del Consiglio federale. Delega esplicitamente all’Esecutivo una nuova competenza normativa (art. 6b cpv. 4 AP-LAFE): la possibilità concessa ai Cantoni di prevedere nel proprio ordinamento l’eccezione all’obbligo d’autorizzazione per l’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero è abbinata alla competenza del Consiglio federale di definirne i dettagli nell’ordinanza. Il Consiglio federale può emanare altre disposizioni esecutive necessarie fondandosi sull’attuale articolo 36 LAFE. Se l’Assemblea federale approva gli adeguamenti proposti della LAFE, andranno poi decise le modifiche da apportare alle disposizioni esecutive della OAFE (v. prime indicazioni in merito nei commenti alle singole disposizioni al n. 3).

5.8 Protezione dei dati

Per adempiere all’obbligo di notifica cui sono sottoposte, le autorità comunali preposte al controllo abitanti devono trattare e comunicare i dati personali (nome, statuto di sog-