Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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quota abitativa (art. 6a cpv. 2 AP-LAFE). Anche in questo caso sono fatte salve le elusioni della legge.
- Il presente progetto di revisione è compatibile con gli accordi di libero scambio ratificati o sottoscritti dalla Svizzera nella misura in cui prevede che un fondo per stabilimenti d’impresa serva esclusivamente all’attività economica dell’acquirente all’estero. Se, prima dell’entrata in vigore delle modifiche proposte, la Svizzera aderisse ad accordi di libero scambio che concedono ai cittadini dei Paesi interessati il diritto di acquistare senza autorizzazione fondi per stabilimenti d’impresa a scopo di affitto o locazione a terzi (mero investimento di capitali), prevarrebbero queste norme di diritto internazionale.
Anche gli adeguamenti proposti per l’acquisto di abitazioni di vacanza sono compatibili con il diritto internazionale:
- Per quanto riguarda gli inasprimenti per l’acquisto di abitazioni di vacanza, non è sicuro che l’ALC e la Convenzione AELS si applicano all’acquisto di tali abitazioni da parte di cittadini UE e AELS con residenza principale all’estero (art. 25 par. 2 e 3 all. I ALC e art. 24 par. 2 e 3 app. 1 all. K Convenzione AELS). Probabilmente non sono applicabili, in particolare perché gli Stati contraenti puntavano alla liberalizzazione totale del mercato delle abitazioni di vacanza solamente per i cittadini stranieri con residenza principale in Svizzera (art. 25 par. 1 all. I ALC e art. 24 par. 1 all. K app. 1 Convenzione AELS)76. Questo punto non è messo in discussione dagli inasprimenti previsti: i cittadini UE e AELS domiciliati in Svizzera continueranno ad essere equiparati ai cittadini svizzeri per quanto riguarda l’acquisto di abitazioni di vacanza.
Se invece si presuppone che l’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di cittadini UE e AELS con residenza principale all’estero rientra nel campo d’applicazione dell’ALS e della Convenzione AELS, le restrizioni previste potrebbero violare i due trattati in virtù della clausola di standstill (art. 13 ALC e 13 all. K Convenzione AELS) se si rapportano alla situazione giuridica al momento della conclusione dell’ALC (21 giugno 1999) e della Convenzione AELS (21 giugno 2001).
In sostanza gli inasprimenti proposti (riduzione dei contingenti cantonali annui per l’acquisto di abitazioni di vacanza, ripristino del computo nel contingente cantonale annuo degli acquisti tra persone all’estero) andrebbero solo ad annullare le modifiche
76 Cfr. Felix Schöbi, Das Abkommen über die Freizügigkeit der Personen und der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz, in: D. Felder/C. Kaddous (ed.), Bilaterale Abkommen (Kommentar), Basilea e a., 2001, pag. 428. La stessa tesi è sostenuta in modo implicito anche da Alvaro Borghi secondo cui l’acquisto di abitazioni di vacanza «reste soumis à autorisation». Cfr. Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE : commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999, pag. 223