Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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della LAFE risalenti al 200277 e poste in vigore dopo l’entrata in vigore dell’ALC e l’allegato K della Convenzione AELS. Prima della revisione del 2002, gli acquisti di abitazioni di vacanza soggetti ad autorizzazione tra persone all’estero erano computati nei contingenti cantonali che, per il 1999-2000 e il 2001-2002, ammontavano a 1420 unità per l’intero Paese78. All’epoca però era anche previsto che il Consiglio federale fissasse ogni due anni il numero massimo dei contingenti cantonali annui per l’insieme del Paese e lo riducesse progressivamente. A titolo eccezionale poteva rinunciare alla riduzione, ma solo se gli interessi economici del Paese lo esigevano imperativamente. Il numero massimo di 2000 unità di contingente l’anno per il primo biennio 1985/86 era sceso a 1800 per il 1987/88, a 1600 per il 1989/90 e a 1420 per il 1991/92. In seguito alla recessione, che aveva particolarmente colpito anche l’edilizia e il mercato immobiliare, dal 1993 il Consiglio federale aveva rinunciato a ulteriori riduzioni. La riduzione progressiva è stata tuttavia abolita solo nel settembre 2002, ossia dopo l’entrata in vigore dell’ALC e dell’allegato K della Convenzione AELS; si riteneva infatti che nell’arco di qualche anno non sarebbe più stato possibile ridurre ulteriormente il numero massimo, che si sarebbe avvicinato sempre più allo zero79. Visti il tenore dei trattati e il quadro giuridico al momento dell’entrata in vigore dell’ALC e dell’allegato K della Convenzione AELS, gli Stati membri dell’UE e dell’AELS dovevano aspettarsi una riduzione costante e consistente dei contingenti annuali delle autorizzazioni per i loro cittadini con residenza principale all’estero. La clausola di standstill degli articoli 13 ALC e 13 dell’allegato K della Convenzione AELS tutelava i loro cittadini solamente da un divieto d’acquisto pressoché totale, risultante da un contingente azzerato80. Per queste ragioni, le misure proposte non costituiscono inasprimenti rispetto al quadro giuridico al momento dell’entrata in vigore dell’ALC e della Convenzione AELS e quindi sono compatibili con questi trattati.
Gli inasprimenti proposti per i contingenti (cfr. art. 9 e 11 AP-LAFE) sono dunque compatibili con l’ALC e la Convenzione AELS anche partendo dal presupposto che l’acquisto di abitazioni di vacanza da parte di cittadini UE e AELS con residenza principale all’estero rientri nel campo d’applicazione dei due trattati e che quindi si applichi la clausola di standstill dell’articolo 13 ALC. Esiste tuttavia un limite nella misura in cui la riduzione del contingente è sottoposta a determinate restrizioni. Se si arrivasse a un divieto d’acquisto di fatto, vi sarebbe incompatibilità con i citati trattati internazionali, secondo cui ai cittadini UE e AELS non va preclusa la possibilità di acquistare un’abitazione di vacanza. Il presente progetto lo garantisce sebbene i contingenti disponibili siano destinati a subire forti tagli in futuro. Lo stesso varrebbe anche per l’ALC riveduto; infatti il protocollo di modifica dell’ALC, recentemente negoziato con l’UE, riprende l’eccezione finora applicata all’acquisto di immobili senza modificarla. Anche la clausola di standstill continua ad applicarsi e a fondarsi sul quadro giuridico
77 N. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° set. 2002 (RU 2002 2467; FF 2002 964 e 2479)
78 RU 1998 2616, RU 2000 2853
79 FF 2002 964, 969
80 Di altro parere: Schöbi op. cit., pag. 428.