Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

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stessi diritti di un cittadino nazionale per quanto riguarda l’acquisto degli immobili necessari allo svolgimento di un’attività economica; tali diritti non implicano alcun obbligo di alienazione quando egli lasci lo Stato ospitante. Per le categorie di persone citate, i due trattati non incidono invece sulle norme vigenti in materia di investimento di capitali nonché di commercio di terreni non edificati e di abitazioni. Anche dopo l’entrata in vigore delle modifiche legislative proposte, i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS, in quanto persone fisiche, non avranno bisogno di un’autorizzazione per acquistare un immobile da destinare all’esercizio della loro attività economica, a prescindere dal fatto che siano domiciliati o meno in Svizzera (cfr. art. 6a cpv. 1 AP-LAFE). Considerando questi impegni internazionali, il presente avamprogetto non si limita ad annullare l’agevolazione introdotta con la revisione del 1997 e a prevedere un motivo d’autorizzazione per l’acquisto di fondi per stabilimenti, bensì contempla un’eccezione (cfr. art. 6a cpv. 1 AP-LAFE). Altrimenti, i cittadini UE e AELS dovrebbero sempre seguire l’iter per ottenere un’autorizzazione dall’autorità di prima istanza. Alla modifica di legge prevista non si oppone neanche la clausola di standstill di cui all’articolo 13 ALC, che vieta a uno Stato membro di adottare nuove misure restrittive nei confronti dei cittadini dell’altra parte nel campo d’applicazione dell’ALC, poiché l’ambito in oggetto non rientra nell’accordo. In tal senso la modifica prevista è compatibile con l’ALC e la Convenzione AELS, e il primato del trattato internazionale non è applicabile. Lo stesso vale anche per l’obbligo di alienazione secondo l’articolo 6a capoverso 3 AP-LAFE. I cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS che hanno residenza principale all’estero e che, come persone fisiche, hanno acquistato in Svizzera un fondo per stabilimenti d’impresa a proprio nome non dovranno rivenderlo quando lasciano il Paese, ma potranno conservarlo a fini commerciali, affittarlo oppure – ipotesi rara – lasciarlo inutilizzato. Sono fatte salve le elusioni della legge, in particolare se il fondo non è mai stato utilizzato per lo scopo fatto valere al momento dell’acquisto o se l’acquirente non ha mai avuto l’intenzione di utilizzarlo come dichiarato. È quanto indicano gli articoli 25 paragrafi 2 e 3 dell’allegato I dell’ALC nonché 24 paragrafi 2 e 3 dell’appendice 1 dell’allegato K della Convenzione AELS, secondo cui i diritti acquisiti non implicano alcun obbligo di alienazione alla partenza dallo Stato ospitante (ossia la Svizzera). L’espressione «quando egli lasci lo Stato ospitante» può riferirsi soltanto all’abbandono dell’attività economica in Svizzera, poiché tali categorie di cittadini UE e AELS possono procedere a questo tipo di acquisti anche senza residenza principale nel nostro Paese. All’acquisto di abitazioni per il personale alberghiero si applicano altre regole: poiché l’ALC e la Convenzione AELS non incidono sulle norme vigenti in materia di investimenti di capitali nonché di commercio di terreni non edificati e di abitazioni (cfr. art. 25 cpv. 2 e 3 all. I ALC e all. K app. 1 art. 24 cpv. 2 e 3 Convenzione AELS), i cittadini UE e AELS che lasciano la Svizzera devono, come tutte le altre persone all’estero, rivendere le abitazioni per il personale alberghiero secondo l’articolo 6b capoverso 3 AP-LAFE. Anche se acquistate insieme a uno stabilimento, le abitazioni per il personale non costituiscono, da sole, uno fondo per uno stabilimento d’impresa. Va inoltre sottolineato che l’acquisto, in via eccezionale, di abitazioni sul fondo di uno stabilimento in ottemperanza a norme sulla quota abitativa (art. 6a cpv. 2 AP-LAFE) non è in alcun modo correlato all’acquisto di un’abitazione secondaria da parte di un frontaliere cittadino UE o AELS (art. 7 lett. j LAFE). Un frontaliere che ha acquistato un’abitazione secondaria nella regione del suo luogo di lavoro in virtù dell’articolo 7 lettera j LAFE può successivamente acquistarne un’altra insieme a un fondo per uno stabilimento se quest’ultima è imposta da norme sulla