Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine
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vigente in Svizzera (e nell’UE) al momento della conclusione dell’ALC il 21 giugno 1999, a prescindere da eventuali modifiche dell’ALC.
- Gli inasprimenti per l’acquisto di abitazioni di vacanza (compreso un eventuale divieto) non violerebbero neppure gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera, poiché tali acquisti non compromettono lo scambio di servizi. La possibilità di acquistare un’abitazione di vacanza non cambia minimamente le condizioni di concorrenza per la prestazione di servizi. Le riserve espresse in molti accordi di libero scambio sulle restrizioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza hanno carattere informativo e garantiscono una certa trasparenza, ma non impediscono al legislatore svizzero di introdurre unilateralmente altre limitazioni.
Il progetto intende inoltre vietare di nuovo l’acquisto da parte di persone all’estero di quote di società immobiliari residenziali quotate in borsa (art. 4 cpv. 1 lett. e AP-LAFE). L’obbligo d’autorizzazione è previsto anche per l’acquisto di partecipazioni a fondi immobiliari e di azioni di SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato (art. 4 cpv. 1 lett c e cbisAP-LAFE). In alcuni accordi di libero scambio la Svizzera concede ai cittadini della controparte la possibilità di acquistare senza autorizzazione tali partecipazioni di società o fondi immobiliari svizzeri. A queste disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche proposte si applica il principio generale del primato del diritto internazionale su quello nazionale. In questa sede si rinuncia ad «abrogare» tali regole generali a scapito degli obblighi internazionali assunti, altrimenti la Svizzera dovrebbe adattare gli impegni presi nel quadro di ogni singolo accordo di libero scambio, il che comporterebbe lunghi negoziati e il rischio di contropartite a favore dei partner interessati. L’ALC e la Convenzione AELS non concedono ai cittadini UE e AELS alcun diritto speciale per i meri investimenti di capitali e la compravendita di abitazioni e di terreni non edificati. Pertanto, l’inasprimento proposto per l’acquisto di quote di società immobiliari residenziali quotate in borsa e di partecipazioni a fondi immobiliari o azioni di SICAV immobiliari negoziate regolarmente sul mercato è applicabile senza riserve ai cittadini UE e AELS, a meno che non abbiano domicilio legale ed effettivo in Svizzera. In quest’ultimo caso non sono considerati «persone all’estero» (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE) e non sono soggetti all’obbligo d’autorizzazione.
L’inasprimento per l’acquisto di un’abitazione principale (art. 8 cpv. 1 lett. e AP-LAFE) non riguarda i cittadini UE e AELS. L’acquisto di un’abitazione principale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e AP-LAFE presuppone infatti che l’acquirente abbia il domicilio legale ed effettivo in Svizzera e utilizzi l’abitazione come residenza principale. Tuttavia, i cittadini UE e AELS che trasferiscono il proprio domicilio legale ed effettivo in Svizzera non sono comunque soggetti ad autorizzazione secondo la LAFE e, per quanto riguarda l’acquisto di immobili, sono equiparati ai cittadini svizzeri. L’inasprimento proposto riguarderà quindi unicamente i cittadini di Stati terzi, per cui non è incompatibile né con l’ALC né con la Convenzione AELS. Se, prima dell’entrata in vigore della modifica proposta, la Svizzera firmasse un trattato che esentasse i cittadini di determinati Stati dall’alienare l’abitazione principale in caso di partenza, i cittadini interessati potrebbero far valere il primato di questo impegno internazionale.
La prevista revisione dell’ALC non modifica l’articolo 25 allegato I ALC in termini di diritto materiale, per cui quanto illustrato vale anche per l’ALC riveduto.