Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/58: Modifica della legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

1.1.2.5 Abitazioni di vacanza

Per tutelare gli interessi specifici dei Cantoni, nella LAFE il legislatore federale li autorizza a introdurre nel diritto cantonale il motivo d’autorizzazione «acquisto di abitazioni di vacanza e/o di unità d’abitazione in un apparthotel» (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 9 cpv. 2 LAFE). Attualmente 17 Cantoni hanno recepito questo motivo d’autorizzazione: Appenzello Esterno (solamente per le abitazioni di vacanza), Berna, Friburgo, Giura, Glarona, Grigioni, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo (solamente per le abitazioni di vacanza), Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa (solamente per le unità d’abitazione in apparthotel), Svitto, Ticino, Uri, Vaud e Vallese. I Cantoni designano le località turistiche, ossia «i luoghi in cui l’acquisto di abitazioni di vacanza o unità d’abitazione in apparthotel da parte di persone all’estero è necessario per promuovere il turismo» (art. 9 cpv. 3 LAFE).

Le altre condizioni applicabili all’acquisto di un’abitazione di vacanza da parte di una persona all’estero figurano nella LAFE e nell’ordinanza del 1° ottobre 198427 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE) e riguardano in particolare la superficie massima (art. 10 cpv. 2 e 3 OAFE) e il divieto di possedere due fondi (art. 12 lett. d LAFE). Ogni autorizzazione va inoltre computata nel contingente del Cantone interessato, che deve quindi avere un numero sufficiente di unità disponibili (art. 11 LAFE, 9 OAFE e allegato 1 OAFE). L’acquisto non è computato nel contingente se entrambi, alienante e acquirente, sono persone all’estero, ossia se l’alienante ha già ottenuto un’autorizzazione per acquistare originariamente l’abitazione. Il massimo previsto per l’intero Paese era di 1400 unità di contingente nel 2002 (entrata in vigore: 1° settembre 2002)28, di 1420 nel 2006 (entrata in vigore: 1° febbraio 2006)29 e di 1500 nel 2007 (entrata in vigore: 1° dicembre 2007)30; da allora il tetto massimo è rimasto invariato.

I Cantoni e i Comuni a vocazione turistica possono introdurre ulteriori restrizioni decidendo ad esempio il blocco totale delle autorizzazioni per determinati luoghi o località, ammettendo l’acquisto soltanto nell’ambito della proprietà per piani e fino a una determinata quota della superficie lorda per piano, limitando il numero annuo di autorizzazioni oppure permettendo esclusivamente l’acquisto di abitazioni che siano già in mano straniera (art. 13 LAFE).

1.2 Necessità di agire e obiettivi

L’avamprogetto persegue un duplice obiettivo: anzitutto, il Consiglio federale vuole recuperare lo scopo originario della LAFE inasprendo le condizioni alle quali le persone

27 RS 211.412.411

28 RU 2002 2469

29 RU 2006 93

30 RU 2007 5235