Rapporto esplicativo OGOCC
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per
combustibili e carburanti
1. Punti essenziali del progetto
Nel quadro dell’esecuzione è emerso che le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2025 relative al sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti non consentono di distinguere in modo chiaro tra l’importazione di combustibili e carburanti corredati dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per gas rinnovabili. Per ovviare a tale situazione, si procede all’adeguamento dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01) e dell’ordinanza del 20 novembre 2024 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC; RS 730.010.2).
Si stabilisce inoltre che i dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.
2. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.
3. Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Dal 1° gennaio 2025 l’organo d’esecuzione emette garanzie di origine (GO) sulla base delle quantità prodotte dichiarate dai produttori di carburanti e combustibili. Grazie al sistema delle garanzie di origine (sistema GO) l’organo d’esecuzione può assicurare che per ogni kWh di energia prodotta venga emessa una sola volta la relativa garanzia di origine e che queste GO vengano richieste una sola volta come prova dell’utilizzo di una determinata sostanza. Il sistema GO permette pertanto in modo affidabile di evitare il doppio conteggio.
Per poter svolgere questo compito, l’organo d’esecuzione ha bisogno che i dati di produzione dichiarati nel sistema dai produttori stessi siano corretti. Questa condizione non è nuova, ad esempio, nel settore del gas (per gli impianti che immettono gas nella rete). Sino alla fine del 2024 la legislazione sull’imposizione degli oli minerali affidava il controllo delle quantità di gas immesse nella rete al servizio di clearing del settore, che aveva delegato parzialmente questo compito all’Ispettorato tecnico dell’Industria Svizzera del Gas (ITISG).
Con l’abolizione, alla fine del 2024, del servizio di clearing il controllo della correttezza dei dati inseriti nel sistema GO è passato all’organo d’esecuzione. Il nuovo articolo 6 capoverso 2bisobbliga i produttori di combustibili e carburanti a fare certificare annualmente i dati di produzione inseriti nel sistema GO da un organismo di valutazione della conformità accreditato per il settore. Tanto l’accreditamento di tali organismi di valutazione quanto la certificazione stessa generano costi, che sono a carico rispettivamente dell’organismo di valutazione e del produttore.
In Svizzera il Servizio di accreditamento svizzero (SAS), che fa capo amministrativamente alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), sostiene i costi per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità. Per i servizi forniti il SAS applica le tariffe previste dall’ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti del Servizio di accreditamento svizzero (OEm-Acc; RS 946.513.7).
I costi per la certificazione vengono fissati dagli organismi di valutazione della conformità, che operano in un regime di libero mercato. Per il settore del gas è disponibile una stima approssimativa dell’ITISG, che sino alla fine del 2024 ha fornito su incarico dell’Associazione svizzera dell’industria del gas i dati