Rapporto esplicativo OGOCC

Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 5 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per

combustibili e carburanti

necessari per la verifica della plausibilità dei dati sulle quantità inoltrati al servizio di clearing. L’ITISG calcola che la selezione dei dati inseriti nei sistemi dei produttori e la loro trasmissione all’organo di esecuzione richiedano da 1,5 a 2 ore di tempo, per le quali applica una tariffa oraria di 220 franchi. Di conseguenza i costi di certificazione ammontano a un totale compreso fra 330 e 440 franchi, escluse eventuali spese di viaggio. Per i costi di certificazione nel settore dei vettori energetici liquidi o dell’idrogeno sono ipotizzabili importi di un ordine di grandezza simile.

Le altre modifiche all’ordinanza non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli attuali impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 6 cpv. 2bis

Nel nuovo capoverso 2bissi stabilisce che i dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Attualmente i dati di produzione non possono essere trasmessi automaticamente con l’ausilio di contatori e si basano pertanto sulle autodichiarazioni dei produttori. Nel settore del gas, inoltre, i dati di produzione devono essere calcolati in base a diversi parametri (tenore di metano e volume di gas). Per questo motivo nel settore del gas esisteva già prima dell’implementazione del sistema GO un processo di controllo consolidato. Ai fini dell’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali l’ITISG verificava, tra le altre cose, i dati energetici sulla base delle direttive G13 e G209. Si tratta di una prassi valida anche per la verifica dei dati di produzione registrati nel sistema GO. I dati energetici possono però essere certificati da qualsiasi organismo accreditato per questo settore.

Un sistema GO deve contenere dati corretti e impedire conteggi errati o doppi. È quindi importante che Pronovo AG possa verificare determinate informazioni. Inoltre, le GO emesse sulla base dei dati di produzione possono servire come prova dell’utilizzo di combustibili rinnovabili, che viene richiesta in relazione ad alcuni strumenti di politica energetica e climatica. Per l’implementazione di tali strumenti è necessario che le quantità di produzione vengano registrate correttamente nel sistema GO. In cambio, si riduce lo sforzo richiesto agli attori incaricati del monitoraggio nell’ambito dell’attuazione degli strumenti, in quanto tali attori non dovranno più sostenere l’onere di dimostrare l’assenza di conteggi doppi (v. spiegazioni al punto n. 3). Inoltre, al fine di ridurre l’onere per i produttori, dal 1° gennaio 2025 i dati registrati nel sistema GO vengono trasmessi a fini fiscali all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

In qualità di membro dell’«Association of Issuing Bodies» (AIB) Pronovo si impegna inoltre a implementare misure per la garanzia della qualità. Tra le richieste di AIB vi è quella di non emettere GO sulla base di dati di produzione ricavati esclusivamente dalle autodichiarazioni dei produttori.

Per tali ragioni è necessario che i dati di produzione vengano certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

Le lettere a e b stabiliscono l’esonero da tale obbligo per i seguenti produttori di combustibili e carburanti:

- i produttori di combustibili (lett. a) che consumano per sé l’intera quantità di combustibile prodotta e non impiegano le relative garanzie di origine per la prova dell’utilizzo di combustibili