Rapporto esplicativo OGOCC
Consultazione 2025/59: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2026 · 5 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell’ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine per
combustibili e carburanti
rinnovabili richiesta in relazione a uno strumento di politica energetica o climatica (es. SSQE o impegno di riduzione delle emissioni);
- i produttori di combustibili e carburanti (lett. b) che convertono l’intera quantità di combustibile o carburante prodotta in un altro vettore energetico.
Poiché in questi casi le garanzie di origine non vengono trasferite bensì annullate dai produttori stessi, la certificazione dei dati di produzione da parte di un organismo accreditato è superflua. Nel settore dei carburanti non è possibile accordare l’esonero di cui alla lettera a perché i dati di produzione devono essere forniti ai fini dell’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali.
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 4
Al capoverso 1 lettera c viene precisato il termine «garanzie di origine estere per gas rinnovabili»: si tratta di certificati che si basano sullo Standard europeo di certificazione energetica della «Association of Issuing Bodies». Il termine «certificati esteri per gas rinnovabili» si riferisce a certificati emessi da un registro nazionale o negoziati attraverso lo «European Renewable Gas Registry».
Nel quadro dell’esecuzione è emerso che le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2025 relative al sistema delle garanzie di origine non consentono di distinguere in modo chiaro tra l’importazione di combustibili e carburanti corredati dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per gas rinnovabili. Per ovviare a tale situazione si procede a un adeguamento dell’OEn e dell’OGOCC. L’articolo 8 OGOCC disciplina esclusivamente i casi di importazioni di garanzie di origine o di altri certificati esteri non collegati a importazioni fisiche. In caso di importazione fisica (ad es. idrogeno in un container), si applicano gli articoli 5 e 6 OGOCC. Pertanto al capoverso 4 si precisa il termine «importatore», chiarendo che si intende l’importatore di un certificato estero (cfr. art. 4b cpv. 5 OEn).