Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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Utilizzo parziale di strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond»)

Quale ulteriore alternativa alla deduzione integrale del valore contabile delle partecipazioni in filiali estere dai fondi propri di base di qualità primaria si è valutato se una parte dei fondi supplementari necessari per la deduzione integrale potesse essere apportata con strumenti dei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite, in particolare i cosiddetti «bail-in bond» (strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza)39. Come già menzionato, l’obiettivo del progetto è far sì che le rettifiche del valore contabile delle filiali estere durante il normale andamento delle attività, e precisamente in una fase di stabilizzazione, non si ripercuotano sulla dotazione di capitale prudenziale della casa madre con sede in Svizzera generando un aggravamento della crisi. Nel normale andamento delle attività, e anche in una fase di stabilizzazione, i «bail-in bond» non sono però disponibili per la copertura delle perdite. È possibile farvi ricorso soltanto nell’ambito di una procedura di risanamento in cui la banca non è più in grado di agire in maniera autonoma. Ciò significa che, sebbene in caso di estrema emergenza riducano i rischi per i contribuenti, ciò nondimeno resta vero che, durante il normale andamento delle attività, la copertura con «bail-in bond» non consentirebbe un riorientamento strategico in autonomia finalizzato a scongiurare il caso di emergenza estrema. Nel caso di una copertura con fondi propri realizzata con «bail-in bond», le rettifiche del valore contabile delle filiali estere durante il normale andamento delle attività continuerebbero a ripercuotersi sulla dotazione di capitale prudenziale della casa madre con sede in Svizzera, aumentando le probabilità di un passaggio a una fase di risanamento o di liquidazione per via fallimentare. L’opzione corrispondente è pertanto stata respinta.

1.4.2 Copertura parziale con fondi propri

Deduzione parziale delle partecipazioni

Durante i lavori alla normativa si è discusso anche di una copertura con fondi propri maggiore rispetto a oggi, ma comunque solo parziale. Dai fondi propri di base di qualità primaria sarebbe così stata dedotta solo una determinata percentuale maggiore rispetto all’attuale 45 per cento circa dei fondi di questo tipo, per esempio il 90 per cento. Quantunque questa possibilità avesse permesso, in caso di crisi, di avere a disposizione più capitale proprio per assorbire eventuali perdite sulle partecipazioni in filiali estere a livello di casa madre, le oscillazioni delle valutazioni avrebbero comunque continuato a ripercuotersi sui fondi propri prudenziali della casa madre. Le perdite di valore delle filiali estere avrebbero pertanto continuato a gravare sul capitale proprio della casa madre, che di conseguenza non sarebbe più stato a disposizione per coprire gli altri rischi (rischi di terze parti derivanti da altri attivi). L’effetto di aggravamento della crisi causato dalle fluttuazioni di valore sui fondi propri prudenziali avrebbe continuato a sussistere, anche se in forma ridotta.

Una deduzione delle partecipazioni solo parziale avrebbe anche potuto essere impostata in maniera progressiva. L’ammontare della deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria sarebbe stato fissato all’interno di un determinato intervallo (45-100 %) in funzione dell’importanza delle singole partecipazioni in filiali estere. Maggiore è l’importanza di queste partecipazioni, più alta sarebbe stata la deduzione percentuale. Oltre a trattarsi di un approccio complesso, non esistendo criteri oggettivi sarebbe difficile decidere quale deduzione applicare per quale valore.

39 Già oggi i prestiti che una casa madre mette a disposizione di una filiale in forma di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (p. es. mediante la detenzione di «bail-in bond» emessi dalla filiale) devono essere interamente coperti con strumenti di «bail-in» propri della casa madre (cfr. art. 132 cpv. 2 lett. a n. 3 OFoP).