Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine
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territorio nazionale, sussisterebbe il rischio di un rincaro dei crediti nazionali e degli altri servizi finanziari sul territorio svizzero, e quindi di un’eccessiva penalizzazione di UBS nella concorrenza internazionale. In vista di una regolamentazione mirata, che punti in particolare a eliminare le criticità identificate, si rinuncia a un aumento della componente progressiva.
Aumento generale delle esigenze di «leverage ratio»
Nell’ambito del rapporto sulla stabilità delle banche, il Consiglio federale ha esaminato anche un aumento generale del requisito del «leverage ratio» per le SIB. L’esito di un aumento isolato di tale requisito (senza un contemporaneo aumento del requisito ponderato in funzione del rischio) potrebbe essere che, come reazione, una SIB trasferisca la propria attività in settori esposti a maggior rischio. Un tale approccio, inoltre, nella misura in cui è stato richiesto per esempio nella mozione Birrer-Heimo 21.3910, non avrebbe eguali nel confronto internazionale. Analogamente a un aumento della componente progressiva, anche un innalzamento delle esigenze in materia di fondi propri attraverso un rialzo del «leverage ratio» avrebbe un effetto indistinto su tutte le unità di un gruppo bancario – ossia sull’intero gruppo, la casa madre e la filiale svizzera – senza risolvere in maniera mirata la criticità identificata nella casa madre. Per tali ragioni si rinuncia a un aumento dei requisiti relativi al «leverage ratio».
Aumento della copertura con fondi propri per le partecipazioni nazionali
È stata esaminata anche l’opzione che prevede una maggiore copertura con fondi propri per le partecipazioni nazionali. La probabilità di significative rettifiche di valore sulle partecipazioni in filiali nazionali, considerati gli ambiti di attività corrispondenti (nessuna attività di «investment banking» su scala internazionale, nessuna attività di gestione patrimoniale di diritto estero, minori rischi legali e di trasferimento) è considerata decisamente inferiore rispetto alle partecipazioni in filiali estere. Inoltre, contrariamente all’attività all’estero, le ulteriori possibilità di crescita in Svizzera sono limitate. Il Consiglio federale ha pertanto limitato l’inasprimento delle esigenze in materia di fondi propri alle sole partecipazioni in filiali estere. Rinunciando a un aumento delle esigenze relative alle partecipazioni in filiali nazionali, non sussistono ripercussioni dirette sulle esigenze in materia di fondi propri relative ai prodotti bancari nazionali, come crediti concessi alle imprese o ipoteche. Di conseguenza, anche in futuro le partecipazioni in filiali nazionali saranno coperte con fondi propri di base di qualità primaria per il 30 per cento circa (normativa pienamente in vigore dal 1° gennaio 2028). Per quanto la misura proposta sia coerente, riguardo al rafforzamento della casa madre essa non rappresenta comunque una variante massima, ma risolve in modo mirato la criticità individuata nella crisi di Credit Suisse.
1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
L’adozione del messaggio concernente la stabilità della piazza finanziaria svizzera è annunciata nel messaggio del 24 gennaio 202447 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202448 sul programma di legislatura 2023–2027 (art. 8 n. 47). Il presente progetto propone una modifica mirata della LBCR49 e dell’OFoP, nel senso che le banche di rilevanza sistemica dovranno in futuro dedurre integralmente il valore contabile delle filiali estere dai fondi propri di base di qualità primaria della casa madre. Altre modifiche
47 FF 2024 525, pagg. 74, 112 e 120
48 FF 2024 1440
49 RS 952.0