Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La modifica dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LBCR si basa sull’articolo 98 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.)93.

La soluzione proposta è rivolta solo alle banche di rilevanza sistemica. Sorge l’interrogativo se sia ammissibile prevedere tale differenziazione e diversità di trattamento rispetto alle altre banche, dal momento che queste ultime sono escluse dal meccanismo proposto. La questione è rilevante soprattutto in relazione ai principi dell’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della libertà economica (art. 27 in combinato disposto con l’art. 94 Cost.). Sulla base di questi diritti fondamentali, i concorrenti diretti dovrebbero ricevere lo stesso trattamento.

Secondo l’articolo 98 capoverso 1 Cost., la Confederazione ha contemporaneamente il diritto e il dovere di emanare prescrizioni sulle banche e sulle borse. Secondo l’opinione generalmente ammessa ciò serve non soltanto a tutelare i classici beni di polizia (p. es. tutela dei creditori) ma segnatamente anche a tutelare la funzionalità dei mercati finanziari e del sistema bancario (tutela del sistema e della funzionalità, cfr. art. 4 LFINMA sugli obiettivi della vigilanza).

Già oggi la legge sulle banche stabilisce esigenze diverse per le banche di rilevanza sistemica e per quelle che non hanno rilevanza sistemica (cfr. art. 7 segg. LBCR). Alle SIB si applicano esigenze specifiche, segnatamente per quanto riguarda fondi propri, liquidità, ripartizione dei rischi e pianificazione d’emergenza. Questa differenziazione fondamentale tra SIB e non SIB è già stata introdotta insieme al disegno originario di modifica della legge sulle banche in relazione alla problematica TBTF94 per rafforzare la stabilità nel settore finanziario. Oggi come allora è evidente che il dissesto di una SIB danneggerebbe notevolmente l’economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (cfr. art. 7 cpv. 1 LBCR) La crisi di Credit Suisse – una ex G- SIB – ha fatto emergere una chiara necessità d’intervento nell’attuale dispositivo prudenziale a livello di copertura con fondi propri per le partecipazioni in filiali estere (v. n. 1.3).

Anche in futuro si possono verificare situazioni nelle quali le esigenze legali proposte nel presente progetto, secondo cui le banche di rilevanza sistemica dovranno dedurre interamente il valore contabile di filiali estere dai fondi propri di base di qualità primaria della casa madre svizzera, saranno necessarie per garantire i fondi propri di una banca di rilevanza sistemica, in particolare nella fase di stabilizzazione, al fine di scongiurare un grave pregiudizio dell’economia svizzera e del sistema finanziario svizzero95. Ne consegue che la proposta integrazione dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a con l’aggiunta di un nuovo numero 1a sulla copertura delle partecipazioni in filiali estere con fondi propri adempie il mandato assegnato nell’articolo 98 Cost. di garanzia della tutela della funzionalità e del sistema, in quanto supporterà il funzionamento del mercato in situazioni di crisi. La differenziazione che stabilisce l’applicabilità della regolamentazione proposta unicamente alle banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 7 LBCR è quindi in linea di principio consentita. La limitazione è legata al criterio della rilevanza sistemica e quindi oggettivamente giustificata. Per quanto riguarda l’uguaglianza giuridica (art 8 Cost.) e la libertà economica (art. 27 in combinato disposto con

93 RS 101

94 FF 2011 4211

95 V. n. 1.3.1