Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/61: Modifica della legge sulle banche e dell'ordinanza sui fondi propri (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica) · 53 pagine

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l’art. 94 Cost.), che dovrebbe tutelare anche dalle distorsioni della concorrenza, la disparità di trattamento non deve però superare la misura strettamente necessaria a tutelare l’interesse pubblico. Questo è garantito dalla normativa proposta, tanto più che le criticità individuate nella crisi di Credit Suisse vengono risolte in maniera mirata96.

Alla luce di ciò, la limitazione della libertà economica mediante la soluzione proposta della copertura con fondi propri per le partecipazioni in filiali estere detenute da banche di rilevanza sistemica è in sintonia con i requisiti costituzionali.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In questo ambito la Svizzera non ha impegni internazionali da rispettare che vi si oppongono.

6.3 Forma dell’atto

La copertura con fondi propri per le partecipazioni in filiali estere di banche di rilevanza sistemica, essenziale per il rafforzamento del dispositivo TBTF, dovrà essere attuata a livello di legge, da un lato tenendo conto dell’importanza che essa riveste per la stabilità finanziaria e l’economia e, dall’altro, alla luce delle constatazioni della CPI, anche in considerazione della garanzia di una legittimazione democratica adeguata di questa problematica.

6.4 Delega di competenze legislative

Il progetto non prevede una nuova delega di competenze legislative. Le modifiche per l’attuazione dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a numero 1a LBCR sono attuate nell’OFoP sulla base dell’articolo 4 capoverso 1, dell’articolo 10 capoverso 4 e dell’articolo 56 LBCR.

6.5 Protezione dei dati

Il progetto non riguarda questioni di protezione dei dati, ovvero l’integrazione dell’articolo 9 LBCR non comporta alcun trattamento di dati personali.

96 V. n. 1.2.6