Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 9 pagine

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impiegare il proprio personale quando i consumatori hanno del tempo libero, quindi anche alla domenica.

Per i suddetti motivi la Commissione ritiene che rafforzare il collaudato strumento dell’apertura domenicale dei negozi potrebbe avere notevoli vantaggi. Il quadro giuridico attuale, però, non lo consente: l’articolo 18 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (LL) stabilisce infatti che è vietato lavorare di domenica. Sono previste deroghe solo nel caso in cui il lavoro domenicale sia indispensabile per motivi tecnici o economici oppure ne venga provato l’urgente bisogno. Nel commercio al minuto, dunque, le eccezioni più frequenti riguardano ad esempio le regioni turistiche, i negozi all’interno di stazioni e aeroporti o i negozi di fiori (cfr. ordinanza 2 del 10 maggio 20002 concernente la legge sul lavoro, OLL 2).

Le aziende del commercio al minuto che non rientrano nelle numerose categorie per cui sono previste deroghe sono svantaggiate perché dispongono solo della possibilità offerta dall’articolo 19 capoverso 6 LL, vale a dire aprire il negozio nelle quattro domeniche al massimo all’anno indicate dal Cantone. Quest’ultimo può stabilire che tali domeniche siano le stesse per tutto il territorio cantonale o scegliere domeniche differenti in aree diverse per tenere conto delle differenze tra le varie regioni. La scelta delle domeniche può anche essere delegata ai Comuni, ma non ai negozi stessi.

La Commissione ritiene che occorra porre rimedio a questa disparità di trattamento tra le aziende locali di commercio al minuto e allo svantaggio competitivo di queste rispetto ai negozi online, in cui è possibile acquistare 24 ore su 24. Estendendo il lavoro domenicale si concorrerebbe a ridurre queste ingiustificate disuguaglianze. La Commissione è inoltre dell’avviso che queste sfide non siano temporanee ma di natura strutturale. A dispetto del titolo dell’iniziativa cantonale, è quindi necessario che la soluzione scelta non sia limitata nel tempo.

2.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Insieme alla presente iniziativa cantonale, la Commissione ha discusso anche la mozione 22.4331 «Legislazione sul lavoro. Autorizzare l’apertura domenicale dei negozi di prossimità», accolta dal Consiglio nazionale il 12 marzo 2024. La mozione chiede di consentire l’apertura domenicale dei «negozi di prossimità» che impiegano un numero limitato di dipendenti e hanno un assortimento di prodotti simile a quello di un alimentari. La Commissione ha respinto la mozione con 6 voti contro 4 e 2 astensioni, preferendole la presente iniziativa cantonale. A suo giudizio, la mozione comporta infatti varie incertezze dal punto di vista giuridico. Il termine «negozi di prossimità» lascia un ampio margine d’interpretazione e non permette di distinguere in modo chiaro tali negozi dagli altri negozi che effettuano vendita al minuto. Il 17 marzo 2025 il Consiglio degli Stati ha aderito alla proposta della Commissione e ha respinto la mozione, che è quindi stata liquidata.

Il 23 novembre 2023 il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva inoltre proposto una revisione dell’OLL 23 che prevedeva di

1 RS 822.11

2 RS 822.112

3 https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2023/77/cons_1