Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 9 pagine

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4.1 Lavoro domenicale senza autorizzazione

Secondo l’articolo 18 LL è in linea di principio vietato occupare i lavoratori alla domenica. Possono tuttavia essere autorizzate delle deroghe se sussistono dei motivi (art. 19 cpv. 1 LL). In particolare, il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici (art. 19 cpv. 2 LL). Inoltre, il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l’urgente bisogno (art. 19 cpv. 3 LL). Queste disposizioni non si applicano tuttavia alle aziende assoggettate alle disposizioni speciali della OLL 2 (cfr. art. 27 LL): tali aziende possono infatti ricorrere al lavoro domenicale senza autorizzazione.

Secondo il presente progetto, i Cantoni possono consentire alle aziende del commercio al minuto di impiegare il proprio personale fino a 12 domeniche all’anno senza dover chiedere un’autorizzazione o dimostrare che vi sono motivi tecnici o economici o un urgente bisogno in base all’articolo 19 capoverso 2 o 3 LL.

Anche in questi casi è tuttavia indispensabile che il lavoratore abbia dato il suo consenso al lavoro domenicale (art. 19 cpv. 5 LL). Quest’ultimo deve inoltre essere compensato conformemente all’articolo 20 LL, secondo cui il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato con altrettante ore di tempo libero e, nel caso in cui le ore lavorate siano di più, nella settimana in corso o in quella successiva deve essere riconosciuto un giorno di riposo di 35 ore totali. Al lavoratore va accordato un supplemento salariale del 50 per cento soltanto nel caso in cui sia chiamato a lavorare più di sei domeniche all’anno (art. 19 cpv. 3 LL e art. 32a cpv. 1 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro5). Al lavoratore occupato di domenica con una frequenza maggiore non è dovuto alcun supplemento secondo la LL.

4.2 Domeniche consecutive

L’articolo 20 LL stabilisce che il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane. Questa disposizione è volta a tutelare i lavoratori, ai quali in questo modo vengono riconosciute almeno due domeniche libere ogni quattro settimane.

L’articolo 20 LL non impedisce tuttavia all’azienda di tenere aperti i negozi per più domeniche consecutive senza autorizzazione. Questa disposizione stabilisce soltanto che non si possano impiegare gli stessi lavoratori per più domeniche consecutive. La libertà dei Cantoni di determinare le domeniche di apertura senza autorizzazione non è dunque limitata.

4.3 Autorizzazione dei Cantoni

L’articolo 19 capoverso 6 LL stabilisce che i Cantoni possono prevedere il lavoro domenicale senza autorizzazione. Non si tratta quindi di un obbligo: spetta al Cantone decidere se è consentito lavorare all’interno di negozi al minuto senza autorizzazione e, in caso affermativo, in quante di queste 12 domeniche al massimo. I Cantoni pos-

5 RS 822.111