Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 9 pagine
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livello federale o cantonale, si applica un contratto collettivo di lavoro dichiarato di carattere obbligatorio generale. Tale proposta è volta a garantire che l’aumento del numero di domeniche in cui i negozi sono aperti non riduca le tutele dei lavoratori. In questo modo, inoltre, si rafforzerebbe il collaudato principio del partenariato sociale. La minoranza sottolinea come questa proposta garantirebbe comunque ai Cantoni la massima libertà nell’attuare il vigente articolo 19 capoverso 6 LL. I Cantoni, infatti, avrebbero comunque la possibilità di esigere un contratto collettivo di lavoro di carattere obbligatorio generale anche se i negozi rimanessero aperti solo quattro domeniche o meno, così come attualmente previsto, ad esempio, dalla legge sugli orari d’apertura dei negozi4 del Cantone di Ginevra (cfr. art. 18A). Il contratto collettivo di lavoro dichiarato di carattere obbligatorio generale diverrebbe un requisito obbligatorio secondo la LL soltanto nel caso in cui un Cantone intenda superare la soglia delle quattro domeniche. Se è soddisfatta questa condizione, l’autorità cantonale potrà fissare 8 domeniche supplementari, arrivando così in totale a 12, nelle quali sarebbe consentito l’impiego dei lavoratori senza autorizzazione.
3 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede di aumentare il numero di domeniche in cui i Cantoni, conformemente all’articolo 19 capoverso 6 LL, possono consentire di occupare i lavoratori nei negozi senza autorizzazione. Tale numero è portato da quattro a dodici domeniche al massimo per anno civile.
Nonostante il titolo dell’iniziativa cantonale da cui scaturisce il presente progetto, questo non riguarda tanto gli orari di apertura dei negozi, quanto piuttosto il lavoro domenicale senza autorizzazione, tema disciplinato in modo uniforme su tutto il territorio svizzero dalla legge sul lavoro. La disciplina degli orari di apertura dei negozi è invece di competenza dei Cantoni: le disposizioni in materia rientrano nel diritto di polizia e variano da Cantone a Cantone.
Nel titolo si fa inoltre riferimento al carattere temporaneo delle misure, in quanto questa richiesta inizialmente era stata avanzata per compensare le minori entrate derivanti dalla pandemia di COVID-19. Sebbene la situazione si sia normalizzata, tale richiesta è tuttora giustificata: è quindi opportuno che l’attuazione abbia carattere permanente.
4 Commento all’articolo
Il progetto prevede la seguente modifica dell’articolo 19 capoverso 6 LL:
I Cantoni possono fissare al massimo quattro dodici domeniche all’anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.
4 Loi sur les heures d’ouverture des magasins; rsGE I 1 05.