Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 9 pagine

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5.2 Ripercussioni su datori di lavoro e lavoratori

Nel rispetto delle norme vigenti nel Cantone, il progetto consente ai negozi di impiegare più spesso il proprio personale di domenica, senza però che questo abbia ripercussioni finanziarie o personali eccessive sul datore di lavoro o il lavoratore.

5.3 Altre ripercussioni

Il progetto di legge non ha altre ripercussioni.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La presente modifica alla LL scaturisce da un’iniziativa cantonale. L’aumento del numero di domeniche in cui è consentita l’apertura senza autorizzazione deriva dal crescente bisogno della popolazione di fare acquisti anche di domenica. La modifica mira inoltre a rivitalizzare i centri urbani e a ridurre almeno in parte le disparità di trattamento tra città e zone turistiche, dove il lavoro domenicale è consentito durante la stagione.

L’articolo 110 Cost. costituisce la base per la protezione dei lavoratori. Il presente progetto consente alle aziende di commercio al minuto, nel rispetto della normativa cantonale vigente, di impiegare più spesso personale di domenica. I lavoratori sono sufficientemente tutelati dalle vigenti norme della LL. Il lavoro domenicale è ad esempio permesso solo con il consenso del lavoratore (art. 19 cpv. 5 LL). Restano peraltro invariate le disposizioni relative a una domenica libera ogni due settimane e al riposo compensativo (art. 20 LL). A chi lavora fino a 6 domeniche all’anno è infine riconosciuto un supplemento salariale del 50 per cento (art. 19 cpv. 3 LL).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro non si applica alla Svizzera. Tale direttiva stabilisce (si veda il considerando 5 del preambolo) che tutti i lavoratori devono avere periodi di riposo adeguati espressi in unità di tempo (giorni, ore e frazioni d’ora). La prevista revisione della legge sul lavoro è conforme quindi al diritto europeo, poiché le disposizioni generali della legge sul lavoro prevedono siffatti periodi di riposo compensativo.

6.3 Forma dell’atto

Le modifiche consistono in una revisione parziale della LL e sottostanno a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 Cost.