Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 9 pagine

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autorizzare il lavoro domenicale nei negozi al minuto dei distretti turistici urbani. La Commissione prende atto che questa proposta ha destato reazioni estremamente controverse in sede di consultazione, tant’è che il 26 febbraio 2025 il capo del DEFR ha deciso di abbandonare definitivamente tale revisione, facendo peraltro riferimento anche alla presente iniziativa cantonale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che innalzare il numero delle domeniche in cui è consentita l’apertura dei negozi senza autorizzazione secondo l’articolo 19 capoverso 6 LL sia la soluzione ottimale per tenere conto delle mutate esigenze dei consumatori e del settore. Come proposto nel testo dell’iniziativa cantonale, la Commissione prevede di portare il numero di domeniche da quattro a dodici.

La Commissione ritiene che questa modifica rappresenti una moderata flessibilizzazione e ne sottolinea il carattere federalista: i Cantoni restano infatti liberi di scegliere se e in che misura sfruttare questa possibilità. La Confederazione si limita a creare le condizioni quadro. I Cantoni hanno del resto fatto uso di questa libertà anche nel quadro della normativa vigente: alcuni hanno sfruttato appieno il margine di manovra a loro disposizione, consentendo l’impiego del personale dei negozi al minuto senza autorizzazione per quattro domeniche o giorni festivi, altri Cantoni hanno optato per due o tre domeniche e altri ancora hanno deciso di rinunciarvi. La modifica consente dunque a ogni Cantone di individuare la soluzione più congeniale alla sua situazione e di garantire anche la partecipazione democratica a questo processo.

La Commissione tiene inoltre a sottolineare che questa soluzione non pregiudica in alcun modo la sovranità cantonale in materia di orari di apertura dei negozi. La norma proposta riguarda esclusivamente il diritto del lavoro e andrebbe a regolamentare le condizioni che devono essere rispettate affinché i lavoratori possano essere impiegati alla domenica. L’iniziativa cantonale non riguarda gli orari di apertura dei negozi, che continueranno a essere disciplinati dai Cantoni. La proposta non riguarda neppure le altre disposizioni della LL sul lavoro domenicale, concernenti ad esempio i supplementi e il diritto a domeniche libere e a riposi compensativi, e garantisce pertanto che il livello di protezione dei lavoratori rimanga invariato.

2.3 Proposte di minoranza

Una minoranza della Commissione respinge la presente modifica alla LL per questioni di principio e chiede di non entrare in materia. Tale minoranza sottolinea il significato della domenica come giorno di riposo collettivo, in particolare per i lavoratori e le loro famiglie. A suo avviso la domenica libera rafforza la coesione sociale e non dovrebbe essere utilizzata per incrementare i consumi. Questa minoranza sostiene inoltre che un’ampia fetta della popolazione non dispone delle risorse necessarie per fare acquisti per puro divertimento nel tempo libero, e che le spese legate ai consumi dipendono innanzitutto dal potere di acquisto e non dai giorni in cui i negozi sono aperti. Reputa quindi che una modifica della legge non porterà a un aumento dei consumi e avrà oltretutto ricadute negative per i dipendenti occupati nel commercio al minuto, che si vedranno costretti a lavorare più spesso di domenica.

La minoranza chiede inoltre che l’aumento delle domeniche in cui è possibile impiegare personale nel commercio al minuto sia subordinato a una condizione: i Cantoni possono superare il limite di quattro domeniche previsto dal diritto vigente solo se, a