Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/68: 23.325 s Iv. ct. ZH. Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi · 9 pagine

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sono stabilire anche ulteriori condizioni, ad esempio limitando il campo di applicazione a taluni negozi o stabilendo in che modo deve essere compensato il lavoro domenicale.

Il Cantone può prescrivere che queste domeniche di apertura dei negozi senza autorizzazione siano le stesse per tutto il territorio cantonale o scegliere domeniche diverse in aree diverse per tenere conto delle differenze regionali. Il Cantone può anche decidere di delegare ai Comuni la scelta delle domeniche, ma non può delegarla ai negozi. Già oggi in alcuni Cantoni l’attuazione concreta viene decisa in collaborazione con le parti sociali.

4.4 Aziende interessate

La disposizione specifica che il lavoro domenicale senza autorizzazione si applica soltanto ai negozi. Le imprese che forniscono servizi, come i parrucchieri o le banche, non rientrano quindi nel campo d’applicazione di questa norma.

Sono considerati negozi le aziende del commercio al minuto che vendono i loro prodotti direttamente ai consumatori finali. Nel caso concreto spetta all’autorità cantonale di esecuzione decidere se un’azienda rientri in tale definizione.

Non sono invece interessate dalla suddetta disposizione le aziende alle quali si applica una disposizione speciale dell’OLL 2 e che sono comunque esonerate dall’obbligo di autorizzazione per il lavoro domenicale (p. es. negozi nelle stazioni di servizio sulle strade maggiormente trafficate o punti vendita delle panetterie). Nella maggior parte dei casi le disposizioni derogatorie dell’OLL 2 ammettono inoltre una maggiore flessibilità per quanto riguarda la scelta delle domeniche libere dei lavoratori (l’art. 12 OLL 2 è più flessibile rispetto all’art. 20 LL).

4.5 La definizione degli orari di apertura dei negozi resta di esclusiva competenza dei Cantoni

La definizione degli orari di apertura dei negozi continua a spettare esclusivamente ai Cantoni e tale competenza non viene in alcun modo toccata. Se la legge cantonale in materia di orari di apertura dei negozi non consente l’apertura domenicale, neppure i dipendenti potranno essere impiegati di domenica.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Questa disposizione facilita l’esecuzione in quanto né gli ispettorati del lavoro cantonali né la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) dovranno verificare caso per caso se sono o meno soddisfatte le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per il lavoro domenicale. La norma stabilisce limiti chiari e applicabili al lavoro domenicale nei negozi e garantisce dunque la parità di trattamento di tutte le parti interessate nel rispettivo Cantone.