Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Parallelamente alle consultazioni sulle sperimentazioni pilota, nel giugno 2020 il Consiglio federale ha presentato anche un progetto per l’abrogazione del divieto di utilizzare la canapa a scopi medici12, che prendeva spunto da un rapporto del 2004 in adempimento di una mozione13. Il 19 marzo 2021 il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto la modifica di legge, che è entrata in vigore ad agosto 2022. Da allora, i medici possono prescrivere medicamenti a base di canapa e non necessitano di alcuna autorizzazione eccezionale dell’UFSP.
Il 30 aprile 2024 è stato inoltre pubblicato il testo dell’iniziativa popolare federale «Legalizzazione della cannabis: un’opportunità per l’economia, la salute e l’uguaglianza»14. L’iniziativa prevede in particolare che gli adulti possano coltivare e possedere canapa. I limiti quantitativi richiesti per l’uso proprio e per potersi mettere alla guida di un veicolo sono elevati rispetto alle regolamentazioni di altri Paesi. La coltivazione e vendita a scopo commerciale dovranno essere a loro volta permesse, ma sotto licenza. Inoltre, le entrate provenienti dall’imposta sui prodotti della canapa dovranno essere destinate alla formazione, alla prevenzione e all’informazione. Il termine per la raccolta delle firme è il 30 ottobre 2025.
2.1.2 Basi legali relative all’impiego della canapa a scopi non medici
Sono considerate canapa ai sensi del diritto in materia di stupefacenti le piante di canapa o parti delle stesse che presentano una concentrazione media di tetraidrocannabinolo (THC) totale pari almeno all’1,0 per cento. Sono inoltre considerati canapa tutti gli oggetti e i preparati che presentano una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 per cento o fabbricati a partire da canapa con una concentrazione media corrispondente. Questo valore limite di THC vale quindi anche per gli estratti di canapa, la resina di canapa (hashish), l’olio o le tinture di canapa. Si applica inoltre ai semi e alle talee di canapa, a condizione che se ne possano ricavare piante con una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1,0 per cento. Queste definizioni provengono dall’ordinanza del DFI del 30 maggio 201115 sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI).
La canapa che presenta un tenore totale di THC inferiore all’1,0 per cento non è invece considerata uno stupefacente e può essere coltivata, messa in commercio e, a seconda delle circostanze, importata ed esportata senza essere sottoposta ai controlli previsti dal diritto in materia di stupefacenti. Anche altri cannabinoidi, come per esempio il cannabidiolo (CBD), non soggiacciono al diritto in materia di stupefacenti a condizione che non figurino nell’elenco degli stupefacenti. A seconda dello scopo di impiego, per i prodotti della canapa con un tenore totale di THC inferiore
12 Messaggio e disegno del Consiglio federale del 24 giugno 2020 (FF 2020 5391, FF 2020 5431), oggetto n. 20.060.
13 Cfr. www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > 14.4164 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare
14 FF 2024 941
15 Allegato 1 OEStup-DFI; RS 812.121.11