Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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La lettera b riguarda i dati oggetto di trattamento nell’ambito della vendita di cui al capitolo 5, in particolare la verifica delle condizioni per il rilascio delle concessioni (v. art. 40 segg. e 48 segg., soprattutto art. 49 cpv. 1 lett. f) e il controllo (v. art. 45 segg. e 53 segg.), del rispetto delle disposizioni concernenti i punti vendita da parte dei titolari di una concessione (v. art. 42 segg.). Analogamente a quanto previsto per la coltivazione e la fabbricazione a titolo commerciale, anche in questo caso devono essere trattati dati nel contesto del rilascio della concessione e del controllo delle disposizioni sulla vendita, compresi dati degni di particolare protezione, segnatamente quelli relativi ai segreti di fabbricazione e alle sanzioni. Durante la procedura di rilascio della concessione devono essere resi noti, nell’ambito della vendita, in particolare anche segreti aziendali che devono essere trattati dalle autorità: occorre infatti indicare l’impiego di eventuali utili (art. 40 cpv. 1 lett. c.) o fornire informazioni sulla struttura salariale del personale.
La lettera c riguarda il trattamento dei dati nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di cui al capitolo 6. I dati vengono trattati in particolare ai fini della verifica delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 58 nonché per lo svolgimento dei compiti esecutivi alle frontiere di cui all’articolo 61.
La lettera d riguarda nello specifico i dati finanziari delle aziende (p. es. volumi di vendita) o i dati relativi ai prodotti della canapa (p. es. la relativa composizione) necessari per il calcolo della tassa d’incentivazione, dell’indennità di esecuzione e degli emolumenti di cui al capitolo 7 (in particolare art. 63 e 64).
La lettera e autorizza il trattamento di dati non contemplati alle lettere precedenti da parte delle autorità cantonali e federali qualora si rivelino necessari altri atti di esecuzione per il rilascio di autorizzazioni e i compiti di vigilanza. Alla lettera e vengono menzionati in particolare i dati raccolti nell’ambito del rilascio di autorizzazioni e della vigilanza. Si tratta tuttavia di una fattispecie residuale generale per gli atti di esecuzione previsti nel quadro della presente legge (v. art. 46 cpv. 5 lett. a e art. 88 cpv. 2).
Alle lettere c, d ed e vengono menzionati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa e penale, nonché dati concernenti segreti professionali, d’affari o di fabbricazione. Le lettere f e g riguardano i dati necessari per garantire la tracciabilità e la trasparenza dei prodotti della canapa messi in commercio, segnatamente mediante l’introduzione del sistema di notifica dei prodotti (art. 34) o la diffusione di informazioni nel contesto del richiamo di un prodotto (art. 36). Possono essere trattati dati relativi a segreti professionali, d’affari o di fabbricazione. La Confederazione tratta infine i dati relativi a persone fisiche e giuridiche legati al sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85 (lett. h). In tale contesto possono essere trattati dati degni di particolare protezione che riguardano le composizioni dei prodotti della canapa protette dal segreto di fabbricazione.
In considerazione delle molteplici autorità d’esecuzione e dei numerosi livelli istituzionali coinvolti, oltre alla LPD e alla LOGA si dovrà tenere conto anche delle leggi cantonali sulla protezione dei dati. La presente disposizione autorizza anche i Cantoni a trattare o far trattare dati personali nel contesto dell’esecuzione della futura LPCan,