Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Capitolo 9: Protezione dei dati e scambio di dati

Art. 70 Trattamento dei dati

Capoverso 1: in virtù dell’articolo 34 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020187 sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali appartenenti a persone fisiche soltanto se lo prevede una base legale. Il capoverso 1 crea questa base legale per ogni trattamento dei dati legato all’esecuzione della legislazione sui prodotti della canapa da parte delle autorità federali e cantonali. Vengono trattati o vengono fatti trattare i dati personali concernenti persone fisiche (cfr. la definizione di cui all’art. 5 lett. a LPD) e i dati concernenti persone giuridiche secondo l’articolo 57r della legge del 21 marzo 1997188 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), compresi quelli degni di particolare protezione menzionati al capoverso 1 (cfr. art. 5 lett. c LPD; art. 57r cpv. 2 LOGA). È opportuno menzionare anche i dati delle persone giuridiche in quanto vengono trattati, per esempio, nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 15 e seguenti o della concessione di vendita online di cui all’articolo 48 e seguenti.

Il trattamento dei dati personali deve essere conforme ai principi generali della legislazione sulla protezione dei dati, tra i quali rientra il diritto di ogni persona di consultare tutti i dati che la riguardano (art. 25 LPD) ed eventualmente di richiederne la rettifica (art. 32 LPD).

Il capoverso 1 elenca i vari scopi del trattamento dei dati previsti nell’ambito del progetto preliminare. La lettera a riguarda il trattamento dei dati nell’ambito della coltivazione e della fabbricazione a titolo commerciale. Durante la procedura di autorizzazione l’UFSP tratta diversi dati, compresi quelli degni di particolare protezione. Per esempio, l’articolo 15 capoverso 2 lettera b prevede che vengano dimostrate le condizioni d’esercizio per la fabbricazione di prodotti della canapa e che, in determinate circostanze, debbano essere resi noti all’UFSP segreti di fabbricazione. L’articolo 15 capoverso 2 lettera e richiede che l’UFSP tratti i dati relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale della persona responsabile designata e, di conseguenza, dati personali degni di particolare protezione. Nel contesto delle misure di controllo di cui all’articolo 37 capoverso 4 vanno trattati, per esempio, dati concernenti le sanzioni di natura amministrativa. Le autorità cantonali competenti informano pertanto l’autorità federale preposta al rilascio dell’autorizzazione in merito a gravi irregolarità e violazioni che constatano durante l’attività di controllo. In caso di rinnovo di un’autorizzazione, l’autorità competente può trattare dati riguardanti eventuali sanzioni amministrative ad essa correlate. Può rendersi necessario il trattamento di segreti di fabbricazione e, quindi, di dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche anche in virtù dell’articolo 34: quest’ultimo infatti prevede, per esempio, l’obbligo di notifica della composizione dei prodotti durante la fabbricazione di prodotti della canapa contenenti additivi che hanno subito una modifica sostanziale. Anche nell’ambito dei controlli previsti dall’articolo 37 e seguenti è richiesto, in determinate circostanze, il trattamento di dati aziendali degni di particolare protezione.

187 RS 235.1

188 RS 172.010