Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Art. 73–74

La futura LPCan deve consentire l’impiego legale di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (canapa proveniente dall’autoapprovvigionamento e dalla coltivazione a titolo commerciale, materiale di base e prodotti della canapa) a scopi non medici. Chi continua a operare sul mercato illegale al di fuori di questo quadro legale si rende passibile di pena conformemente all’articolo 73. In tal senso è anche vietato per i titolari di un’autorizzazione di coltivazione o di fabbricazione dispensare gratuitamente stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (art. 73 cpv. 1 lett. d). Le pene previste dall’articolo 73 capoverso 1 corrispondono a quelle di cui all’articolo 19 capoverso 1 LStup. Poiché l’articolo 73, diversamente dall’articolo 19 LStup, disciplina le norme penali esclusivamente applicabili alla canapa, il materiale di base e i prodotti della canapa, vi si può far riferimento per i delitti legati alla canapa.

L’articolo 74 disciplina le fattispecie contravvenzionali. La lettera a prevede una multa per chiunque detiene negli spazi pubblici prodotti della canapa o prodotti provenienti dall’autoapprovvigionamento in quantità superiori a quelle autorizzate dall’articolo 7. La dispensazione gratuita a una persona adulta da parte di privati in quantità superiori a quelle autorizzate rientra nella fattispecie prevista all’articolo 74 lettera b. Conformemente all’articolo 74 lettera c è punito con la multa chi coltiva contemporaneamente da quattro a dieci piante di canapa di genere femminile in fase di fioritura. Chi ne coltiva più di dieci viene punito in conformità all’articolo 73 capoverso 1 lettera a. Chi viola il divieto, nell’ambito dell’autoapprovvigionamento, di fabbricare THC per via semisintetica o sintetica adempie la fattispecie di cui all’articolo 74 lettera d. Le quantità detenute di cui all’articolo 74 lettera e si riferiscono all’ambito privato conformemente all’articolo 14. Ciò che viene detenuto non in ambito privato a scopo di autoapprovvigionamento senza la necessaria autorizzazione rientra nella fattispecie prevista all’articolo 73 capoverso 1 lettera a. In ambito commerciale, ciò è invece consentito in virtù di un’apposita autorizzazione di fabbricazione. Secondo l’articolo 74 lettera f si rende passibile di pena chi contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale la cui violazione è dichiarata punibile nell’ordinanza.

Le fattispecie qualificate menzionate all’articolo 19 capoverso 2 lettere b–d LStup sono state riprese nel progetto preliminare con lievi variazioni a livello di formulazione. Secondo l’articolo 73 capoverso 2 lettera b si deve realizzare una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole affinché trovi applicazione la fattispecie qualificata. La legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD) e il relativo diritto esecutivo devono essere modificati in modo da poter infliggere multe disciplinari in caso di contravvenzioni di cui all’articolo 74.

Minoranza: art. 74, frase introduttiva e art. 78 cpv. 1, frase introduttiva

Una minoranza (de Courten, Aeschi, Glarner, Graber, Gutjahr, Pahud, Thalmann-Bieri, Wyssmann) chiede che per le fattispecie che prevedono soltanto multe o pene pecuniarie la multa non sia inferiore a 100 franchi e la pena pecuniaria non sia inferiore a quattro aliquote giornaliere.