Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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del monitoraggio previsto dalla LStup (cfr. art. 29c cpv. 2 LStup)183. Il sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85 o i rendiconti dei titolari di una concessione previsti all’articolo 56 o dei Cantoni di cui all’articolo 87 capoverso 3, per esempio, rappresentano nuove importanti fonti di dati. Al fine di ottenere dati significativi relativi alla popolazione, in particolare in relazione alle lettere b e c, devono essere ampliati i rilevamenti di dati esistenti o deve essere realizzato un sondaggio sulla canapa tra la popolazione affinché siano rilevati in misura sufficiente gli sviluppi all’interno dei gruppi target particolarmente rilevanti (giovani, consumatori problematici). Il sondaggio sulla canapa può ricollegarsi a livello concettuale all’International Cannabis Policy Study, anche per semplificare la comparabilità a livello internazionale184. Potrebbero essere rilevati dati sui seguenti aspetti:

- diffusione del consumo, in particolare quello problematico;

- abitudini di consumo di diverse fasce di età e diversi gruppi sociali;

- conoscenze e percezione della popolazione riguardo alla canapa e ai rischi ad essa associati (in particolare tra i giovani);

- competenze in materia di consumo, motivi del consumo e consumo a basso rischio;

- percezione ed effetto delle misure di prevenzione;

- effetti del consumo di canapa sulla salute e dal punto di vista sociale e utilizzo delle consulenze e delle terapie;

- conseguenze su terzi (in particolare minorenni);

- domanda e offerta, percezione dei prezzi, percezione della qualità sul mercato legale e illegale della canapa;

- sicurezza sul posto di lavoro e nella circolazione stradale;

- violazioni, denunce, procedimenti penali, controlli.

Il Consiglio federale stabilisce inoltre le misure essenziali previste dalla presente legge la cui attuazione deve essere osservata in virtù del capoverso 1 lettera a (lett. b). Potrebbe trattarsi in particolare di misure concernenti la protezione dei giovani (come i test d’acquisto), la prevenzione e la riduzione dei danni nell’ambito della vendita, la garanzia della sicurezza dei prodotti, il rispetto del divieto di pubblicità e il raggiungimento degli obiettivi d’incentivazione. Il Consiglio federale disciplina, inoltre, la forma nella quale i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione i dati statistici di cui al capoverso 4 (lett. c). In questo modo si garantisce che questi ultimi

183 P. es. la misurazione dei metaboliti nelle acque reflue tramite DroMedArio (www.ufsp.admin.ch > Ricerca > Ricerca dell’amministrazione federale & valutazione > Ricerca all’UFSP > Ricerca sulle malattie non trasmissibili (MNT) > DroMedArio), lo studio «Health Behaviour in School-aged Children» (HBSC), l’indagine sulla salute in Svizzera (www.bfs.admin.ch > Statistiche > Salute > Rilevazioni > Indagine sulla salute in Svizzera) o l’indagine Salute e Lifestyle (www.ufsp.admin.ch > Ricerca > Ricerca dell’amministrazione federale & e valutazione > Ricerca all’UFSP > Ricerca sulle malattie non trasmissibili (MNT) > MonAM: Sistema di monitoraggio delle dipendenze e delle malattie non trasmissibili > Indagine Salute e Lifestyle).

184 International Cannabis Policy Study (ICPS), consultabile all’indirizzo: https://davidhammond.ca/projects/drugs-policy/illicit-drug-use-among-youth/