Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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possano essere analizzati a livello intercantonale. Nel diritto esecutivo devono essere anche disciplinati gli aspetti tecnici e organizzativi del rilevamento dei dati (lett. d). I dati potrebbero essere rilevati principalmente dall’UFSP e dall’UST. L’UFSP potrebbe effettuare analisi e interpretazioni, eventualmente con il coinvolgimento dell’UST. La frequenza e il momento della registrazione dei dati (lett. e) potrebbero variare a seconda dell’indicatore in questione. Per esempio, i dati sulla vendita che vengono registrati con il sistema elettronico di tracciabilità e utilizzati come base per la definizione delle aliquote della tassa d’incentivazione e per monitorare l’evoluzione del mercato legale dovranno essere rilevati costantemente e messi a disposizione per il monitoraggio. Per contro, le indagini sulle abitudini di consumo della popolazione potrebbero essere effettuate su base periodica (p. es. ogni due anni), mentre nella fase iniziale fino alla prima valutazione (v. il commento all’art. 69) potrebbero essere a cadenza annuale. Anche la competenza per la pubblicazione dei risultati statistici e della relativa forma va disciplinata nel diritto esecutivo (lett. f). La pubblicazione andrebbe eseguita di concerto tra l’UST e l’UFSP in considerazione delle basi legali in vigore (in particolare la legge del 9 ottobre 1992185 sulla statistica federale). I dati statistici rilevati dall’UFSP potrebbero essere trasmessi all’UST per la pubblicazione. L’UST dovrebbe ricevere i dati grezzi al fine di poter garantire le analisi e i collegamenti corrispondenti con ulteriori banche dati. I dati sottostanno al segreto statistico, in modo tale da garantirne la protezione, la sicurezza e l’impiego a scopi puramente statistici.

Art. 69 Valutazione

La disposizione di cui al capoverso 1 si rifà all’articolo 170 della Costituzione federale186 (Cost.) che prevede la verifica dell’efficacia dei provvedimenti adottati dalla Confederazione. La prima valutazione viene svolta entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge. In questo arco di tempo il mercato legale della canapa dovrebbe essersi consolidato e una valutazione può evidenziare un’eventuale necessità di revisione a livello di legge o ordinanza. Le ulteriori valutazioni della legge vengono eseguite con frequenza regolare, ma possono anche avvenire a intervalli più ampi a seconda dell’evoluzione della problematica legata alla canapa.

Il rendiconto del DFI al Consiglio federale in presenza di risultati rilevanti emersi dalla valutazione (cpv. 2) è giustificato in considerazione dell’importanza politica di creare un mercato legale della canapa.

185 RS 431.01

186 RS 101