Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Le entrate generate dalle tasse di vigilanza cantonali devono essere destinate al finanziamento delle spese d’esecuzione sostenute nel contesto della futura LPCan e che non sono coperte dagli emolumenti. Sono comprese, per esempio, anche le misure di prevenzione e di riduzione dei danni legate al consumo di canapa previste nella LStup all’articolo 3b capoverso 1 e 3g, a condizione che siano direttamente correlate alla problematica della canapa. È esclusa una sovvenzione trasversale di altri ambiti.
Capitolo 8: Monitoraggio e valutazione
Art. 68 Monitoraggio
La Confederazione deve effettuare un monitoraggio nei seguenti ambiti (cpv. 1): attuazione delle principali misure previste dalla futura LPCan (lett. a), consumo di canapa tra la popolazione (lett. b), informazione della popolazione in merito ai rischi legati al consumo di canapa e alle forme di consumo meno rischiose (lett. c), mercato legale e illegale della canapa (lett. d), malattie legate al consumo di canapa e relative cure (lett. e), incidenti legati al consumo di canapa (lett. f) e procedimenti penali (lett. g). Il monitoraggio intende creare una base adeguata di dati statistici sull’esecuzione e sulle ripercussioni della futura LPCan, in particolare per la salute e la sicurezza pubbliche.
Secondo il capoverso 2 il rilevamento dei dati serve in particolare a informare il pubblico in merito alla canapa e all’attuazione della futura LPCan (lett. a), a creare una base per la valutazione scientifica di cui all’articolo 69 (lett. b), a registrare gli indicatori per l’adeguamento della tassa d’incentivazione (lett. c) e a gestire le misure di esecuzione secondo quanto previsto dall’articolo concernente lo scopo (v. art. 1) della futura LPCan (lett. d).
La Confederazione può affidare a terzi il monitoraggio di singoli ambiti (cpv. 3).
I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati statistici ai fini del monitoraggio (cpv. 4). Tale aspetto è indispensabile ai fini di un’osservazione a livello nazionale delle ripercussioni della presente legge, in quanto i Cantoni rivestono un ruolo centrale sul fronte dell’esecuzione, in particolare per quanto concerne il rilascio di concessioni per la vendita nei punti vendita e il controllo della sicurezza dei prodotti.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al monitoraggio (cpv. 5), stabilendo innanzitutto i dati da rilevare (lett. a). Il monitoraggio deve potersi basare e poter ampliare una serie di rilevamenti di dati già esistenti eseguiti in particolare nell’ambito