Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 133Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

che dispongono così di una base specifica per il trattamento dei dati, compresi quelli degni di particolare protezione.

Capoverso 2: dal momento che i compiti esecutivi dei servizi competenti menzionati al capoverso 1 sono molteplici e al momento dell’elaborazione dell’atto legislativo non sono ancora totalmente noti, i servizi competenti vengono autorizzati nel singolo caso a trattare ulteriori dati personali degni di particolare protezione, ma solo nella misura in cui ciò è assolutamente necessario per l’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della legge.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a disciplinare forma e contenuto del trattamento dei dati e a stabilire i termini per la conservazione e la distruzione dei dati.

Art. 71 Scambio di dati in Svizzera

Questo articolo si orienta ampiamente all’articolo 40 LPTab. Al fine di garantire l’esecuzione della futura LPCan, gli organi federali e cantonali competenti devono potersi scambiare reciprocamente informazioni. Per esempio, in caso di problemi legati a un prodotto immesso sul mercato, un organo esecutivo cantonale deve poter informare l’organo corrispondente di un altro Cantone o le autorità federali competenti.

Il capoverso 1 autorizza i servizi menzionati a scambiarsi reciprocamente i dati di cui necessitano per svolgere i compiti esecutivi previsti dalla futura LPCan. Sono compresi sia i dati personali sia ulteriori informazioni inerenti all’esecuzione della legislazione sui prodotti della canapa, come per esempio le informazioni sulla composizione problematica dei prodotti. L’obbligo di fornitura dei dati si applica unicamente nella misura in cui questi ultimi sono realmente necessari per l’esecuzione di un compito previsto dalla legge e se il servizio che ne fa richiesta è effettivamente incaricato dello svolgimento del compito esecutivo in questione. In caso contrario non è consentito alcuno scambio dei dati.

Il capoverso 2 incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli dello scambio di dati, ovvero le modalità e la forma nella quale devono essere messi a disposizione i dati. Quest’ultimo aspetto assume una certa rilevanza nell’ottica di un utilizzo efficiente dei dati nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

Art. 72 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali

Il tenore del presente articolo corrisponde ampiamente a quello dell’articolo 61 LDerr e dell’articolo 41 LPTab. Nell’ambito della cooperazione internazionale (v. art. 86) le autorità federali competenti collaborano con autorità, istituzioni estere o organizzazioni internazionali. Spetta al Consiglio federale disciplinare nel singolo caso le competenze e le procedure per lo scambio di dati personali e dati concernenti persone giuridiche al fine di garantire un utilizzo efficiente dei dati necessari ai fini della protezione della salute e della sicurezza pubblica e assicurare al contempo il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati (cpv. 1).

I dati degni di particolare protezione, come per esempio quelli relativi a sanzioni di natura amministrativa o penale inflitte a un’azienda o un privato, possono essere comunicati ad autorità e istituzioni estere o a organizzazioni internazionali solo in presenza di una delle fattispecie di cui al capoverso 2, ossia: la Svizzera è obbligata a