Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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Art. 85 Sistema di tracciabilità

L’obiettivo del sistema di tracciabilità è garantire il rispetto delle prescrizioni di legge attraverso il monitoraggio delle transazioni e impedendo deviazioni sul mercato illegale. Il sistema serve anche a monitorare che non giunga sul mercato legale canapa prodotta illegalmente o non conforme ai requisiti di sicurezza. Il sistema di tracciabilità deve inoltre fungere da importante fonte di dati ai fini, per esempio, del monitoraggio di cui all’articolo 68, della riscossione della tassa d’incentivazione secondo l’articolo 64 capoverso 3 e della verifica del conseguimento degli obiettivi secondo quanto previsto all’articolo 62 capoverso 5. Tale sistema può altresì facilitare l’esecuzione del ritiro dei prodotti della canapa conformemente all’articolo 36 capoverso 2 contribuendo a garantire la protezione dei consumatori. Infine, deve servire ai fini del controllo dei prodotti della canapa eliminati (cfr. art. 88 cpv. 4).

Con il sistema di tracciabilità deve essere rispettato l’obbligo di controllo derivante anche dalla Convenzione unica sugli stupefacenti (cfr. art. 22 in combinato disposto con l’art. 28 CU 61) e dal diritto in materia di stupefacenti. La Convenzione unica sugli stupefacenti prevede un regime di controllo statale per la coltivazione e la raccolta di canapa. Un’interpretazione moderna di queste disposizioni giustifica l’impiego di strumenti elettronici per la tracciabilità delle catene di fornitura e l’esecuzione degli obblighi di controllo da parte di più autorità centrali e decentralizzate anziché un’unica agenzia, come previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti194. Con il sistema di tracciabilità viene attuato per analogia un simile sistema di controllo per la canapa impiegata a scopi non medici. Ciò consente di garantire il controllo richiesto dal diritto internazionale ed evitare così che un mercato della canapa legale non controllato in Svizzera possa avere conseguenze negative sui Paesi limitrofi (v. n. 7.2).

Un sistema analogo di tracciabilità viene già utilizzato nell’ambito delle sperimentazioni scientifiche pilota con la canapa. È possibile ispirarsi di conseguenza alle esperienze maturate in tale contesto. Sistemi di tracciabilità di diversa impostazione sono in uso anche in altri Paesi come il Canada o in molti Stati americani, tra cui California e Colorado.

Secondo il capoverso 1 nel sistema di tracciabilità devono essere registrati i semi e le talee di canapa destinati alla coltivazione a titolo commerciale, la canapa intesa come singole piante di canapa e raccolto, il materiale di base, compreso il THC semisintetico o sintetico, il materiale di scarto contenente THC derivante dal processo di coltivazione o di fabbricazione e i prodotti della canapa a tutti i livelli di produzione, lavorazione e commercio, ovvero dalla coltivazione alla vendita finale («from seed to sale») compresa la relativa eliminazione (art. 88). Vanno registrati anche il materiale di base e i prodotti della canapa che vengono importati ed esportati conformemente all’articolo 58.

I semi e le talee di canapa utilizzati nell’ambito della coltivazione a titolo commerciale devono essere registrati nel sistema di tracciabilità per svariate ragioni. Anzitutto per

194 Sprecher, F. (2023): Rechtsgutachten Völkerrechtskonformität einer Cannabisregulierung im Rahmen der Pa. Iv. Siegenthaler 2023. La perizia redatta all’attenzione dell’UFSP è consultabile all’indirizzo: www.parlamento.ch > 20.473 > Documenti delle Commissioni pubblici, pagg. 47–48.