Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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utilizzati o sequestrati vengano eliminati in modo adeguato dalle autorità cantonali competenti. Il materiale di scarto derivante dal processo di coltivazione o di fabbricazione che viene però riutilizzato non deve essere eliminato. Un’eliminazione adeguata dei materiali di base, dei prodotti della canapa e dei relativi scarti mira a garantire che non giungano sul mercato illegale o vengano utilizzati in maniera illecita. L’eliminazione dei prodotti della canapa nell’ambito della vendita online deve essere effettuata dal Cantone in cui sono depositati tali prodotti.

I costi per l’eliminazione sono a carico dei titolari dell’autorizzazione, dei titolari di una concessione, dei proprietari o dei possessori (cpv. 2).

Il capoverso 3 prevede l’obbligo per le autorità cantonali competenti di registrare i dati necessari relativi all’eliminazione nel sistema elettronico di tracciabilità di cui all’articolo 85. Vanno registrati il numero e la quantità di materiale di base, di materiale di scarto contenente THC e di prodotti della canapa eliminati. Nella pratica i dati possono essere inseriti anche dal titolare dell’autorizzazione o della concessione e l’autorità cantonale si limita a confermare a sistema le quantità eliminate. I dettagli relativi all’iscrizione vengono disciplinati dal Consiglio federale (v. art. 85 cpv. 3).

Sezione 4: Informazione del pubblico

Art. 89

Il capoverso 1 prevede l’obbligo di informazione per le autorità federali e cantonali. Queste ultime devono informare il pubblico, in forma facilmente accessibile e comprensibile, in particolare in merito ai rischi per la salute legati alla canapa e ai relativi prodotti (lett. a), soprattutto i rischi di un’eventuale dipendenza dalla canapa e gli effetti collaterali legati al consumo. Tali obblighi costituiscono, tra le varie cose, una base legale per lo svolgimento di campagne di prevenzione, informazione e sensibilizzazione, tra cui per esempio anche quelle volte a informare sui rischi della guida sotto l’influsso della canapa. La lettera b prevede l’obbligo per le autorità federali e cantonali competenti di informare sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell’ambito della protezione della salute in relazione alla canapa e ai prodotti della canapa. Le informazioni sulle attività di controllo di cui alla lettera c possono essere fornite sotto forma di rapporti annuali o in un’altra modalità adeguata. Il pubblico deve essere informato anche sui risultati del monitoraggio di cui all’articolo 68 capoverso 1 (lett. d).

Il capoverso 2 incarica la Confederazione di sensibilizzare e informare il pubblico sulla coltivazione sicura dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento. Per esempio, possono essere fornite informazioni volte a impedire la formazione di muffa o a riconoscere la muffa nei fiori essiccati. Per l’acquisizione delle informazioni deve essere coinvolto l’Ufficio federale dell’agricoltura.