Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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mente nell’adempimento dei loro compiti. Il coordinamento può garantire, per esempio, l’armonizzazione delle misure di esecuzione e dell’attività di informazione nonché il monitoraggio dell’attuazione e dell’ulteriore sviluppo della futura LPCan. In particolare, i due livelli istituzionali dovrebbero coordinarsi per quanto riguarda la prevenzione(v. al riguardo anche l’art. 3 cpv. 1 lett. b nonché il capitolo 1a della LStup).
Minoranza: art. 83, art. 84 cpv. 2 e 3, art. 85 cpv. 3 lett. d, art. 87 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a–c
Una minoranza (Hässig Patrick, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Weichelt, Wyss) chiede di formulare in maniera più vincolante le disposizioni concernenti la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni e di prevedere disposizioni supplementari in materia di rendiconto, monitoraggio e valutazione.
Sezione 2: Compiti della Confederazione
Art. 84 Vigilanza e coordinamento
La Confederazione vigila sull’esecuzione delle disposizioni di legge da parte dei Cantoni (cpv. 1). Spetta sostanzialmente a questi ultimi coordinare tra di loro le rispettive misure.
In virtù del capoverso 2 la Confederazione svolge anche una funzione di coordinamento sussidiaria, se necessario per garantire un’esecuzione uniforme. Secondo la lettera a può prescrivere l’adozione di misure volte a unificare l’esecuzione. Ciò comprende, per esempio, la definizione della densità delle misure di controllo cantonali nell’ambito della fabbricazione o della vendita. Garantire un’esecuzione uniforme assicura in particolare che i test d’acquisto vengano eseguiti nella forma e nel numero adeguati. Secondo la lettera b la Confederazione può obbligare i Cantoni a informarla sulle misure di esecuzione adottate. Ciò permette in particolare di definire i contenuti del rapporto che i Cantoni devono presentare alla Confederazione conformemente all’articolo 87 capoverso 3 nell’ottica di uniformare l’attività di informazione. Consente anche di imporre un’attività di informazione puntuale riguardo a un determinato sviluppo.
Secondo la lettera c la Confederazione ha la facoltà di creare ai fini del coordinamento una piattaforma che deve contribuire a semplificare e uniformare l’esecuzione della futura LPCan. Tale piattaforma è composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni interessate (p. es. CFDNT). Tra i temi per i quali un approccio coordinato da parte dei Cantoni appare appropriato potrebbero figurare, per esempio, le direttive in materia di ispezione presso i punti vendita e i siti produttivi, i contenuti della formazione per il personale di vendita o gli standard minimi per l’impiego di eventuali proventi derivanti dalla vendita.