Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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Art. 80 Rapporto con altre leggi federali
In analogia all’articolo 27 capoverso 2 LStup viene stabilito che nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione le disposizioni penali della legge del 18 marzo 2005192 sulle dogane (LD) e della legge del 12 giugno 2009193 sull’IVA (LIVA) non trovano applicazione.
Sezione 2: Perseguimento penale
Art. 81 Perseguimento penale
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni (cpv. 1).
I capoversi 2 e 3 corrispondono all’articolo 28 capoversi 2 e 3 LStup.
Per i casi di esigua gravità in cui la colpa e le conseguenze sono di lieve entità viene prevista una disposizione che tiene conto del principio di opportunità in analogia all’articolo 87 capoverso 6 LATer. Oltre alla possibilità di punire con una multa i casi meno gravi prevista agli articoli 76 capoverso 2, 77 capoverso 2 e 78 capoverso 2, deve essere pertanto possibile per i casi di esigua gravità prescindere in toto dal perseguimento penale e da ogni pena (cpv. 4).
Art. 82 Obbligo di segnalazione e di denuncia
Capoverso 1: affinché l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione possa adottare le eventuali misure necessarie, l’autorità di perseguimento penale che avvia un procedimento penale nei confronti del titolare di un’autorizzazione o di una concessione ne informa l’autorità competente.
Il capoverso 2 prevede di conseguenza anche l’obbligo per le autorità federali e cantonali competenti di denunciare all’autorità di perseguimento penale competente le infrazioni alle disposizioni del progetto preliminare.
Capitolo 11: Compiti della Confederazione e dei Cantoni
Sezione 1: Collaborazione
Art. 83
Questo articolo sancisce il principio del coordinamento e della collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e prevede la possibilità di coinvolgere altre autorità, come i Comuni, o altre organizzazioni eventualmente interessate. Si rifà all’articolo 44 Cost. secondo cui la Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciproca-
192 RS 631.0
193 RS 641.20