Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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via del fatto che la produzione di stupefacenti per l’ulteriore lavorazione a titolo commerciale è l’obiettivo dichiarato dei titolari di una concessione di coltivazione. In secondo luogo, è più pratico registrare fin dall’inizio i semi di canapa seminati e le talee coltivate piuttosto che stabilire lo stadio di crescita di ogni singola pianta di canapa di genere femminile a partire dal quale il materiale vegetale supera la soglia dell’1 per cento di THC prevista dal diritto in materia di stupefacenti.

Capoverso 2: sono assoggettati all’obbligo di registrazione tutti i titolari di un’autorizzazione di coltivazione e di fabbricazione e tutti i titolari di concessioni di vendita. La registrazione del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa eliminati è disciplinata all’articolo 88 capoverso 3. La canapa proveniente dall’autoapprovvigionamento non deve essere registrata nel sistema, in quanto la registrazione dell’autoapprovvigionamento non sarebbe proporzionata né praticabile e non sarebbe conforme al principio di responsabilità personale previsto in tale ambito. Inoltre, chi pratica l’autoapprovvigionamento non è tenuto a registrarsi.

Con la norma di delega di cui al capoverso 3 il Consiglio federale viene incaricato di disciplinare i dettagli relativi al sistema di tracciabilità. Tra i dati da inscrivere conformemente alla lettera a possono rientrare per esempio:

- la singola registrazione di ogni pianta di canapa (già alla semina del seme di canapa o alla piantumazione della talea), del materiale di base e di ogni prodotto della canapa mediante marcatura o codifica specifica, per esempio tramite codice QR o tecnologia Radio Frequency Identification (tag RFID). In caso di utilizzo di un codice QR, quest’ultimo andrebbe riportato sull’imballaggio dei prodotti della canapa (v. art. 28 cpv. 1 lett. j);

- dal punto di vista tecnico la registrazione nel sistema di tracciabilità può essere effettuata tramite numeri di identificazione che vengono memorizzati in un codice QR o nel tag RFID. Questi numeri permettono di registrare e richiamare diverse informazioni, come per esempio la varietà, le condizioni di coltivazione e le fasi di crescita, il raccolto, l’ulteriore lavorazione, i lotti di produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la vendita o l’eliminazione;

- per quanto concerne il materiale di base derivante dalla pianta di canapa potrebbero essere registrati la varietà, il tenore totale di THC e il peso. Questi ultimi due valori si potrebbero registrare anche per il materiale di base derivante da THC fabbricato per via semisintetica o sintetica;

- per i prodotti della canapa si potrebbero registrare la categoria di prodotti di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere c–i e il tenore totale di THC in milligrammi e per i prodotti contenenti additivi anche in percentuale;

- per tutti i beni registrati occorre inserire le informazioni relative al coltivatore o al fabbricante, il lotto di produzione e la data di raccolta o di fabbricazione;

- ai fini della classificazione in una classe di rischio inferiore nell’ambito della tassa d’incentivazione possono essere registrati i certificati che attestano il rispetto degli standard tecnici di sicurezza di cui all’articolo 63 capoverso 3;