Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 141Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

- è possibile anche registrare i certificati di analisi emessi nell’ambito del controllo autonomo dei fabbricanti per ogni lotto di produzione (v. il commento all’art. 33 cpv. 2).

I dati relativi ai clienti dei punti vendita non vanno registrati.

Il Consiglio federale deve inoltre disciplinare i dati da registrare concernenti il materiale di base e i prodotti della canapa che vengono importati o esportati conformemente all’articolo 58. Per le merci importate o esportate si tratta sostanzialmente degli stessi dati precedentemente menzionati.

Lettera b: il Consiglio federale disciplina le competenze delle autorità federali e cantonali preposte al trattamento dei dati e ai diritti d’accesso. Le autorità competenti devono avere un accesso selettivo ai dati di cui necessitano per la propria attività di esecuzione. Hanno diritto d’accesso in particolare i Cantoni (p. es. gli organi di polizia e i chimici cantonali), le autorità preposte al rilascio della concessione e dell’autorizzazione, Swissmedic e l’UDSC.

Lettera c: il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi al trattamento e all’utilizzo dei dati. I dati concernenti i flussi di merci devono essere messi a disposizione delle autorità federali e cantonali di controllo e preposte al rilascio dell’autorizzazione, in particolare ai fini dei controlli. I certificati di analisi registrati nel sistema di tracciabilità nell’ambito del controllo autonomo della qualità dei prodotti di cui all’articolo 33 capoverso 2 servono alle autorità cantonali ai fini della verifica dei requisiti di qualità dei prodotti secondo la sezione 2 del capitolo 4 e ai fini del controllo del rispetto degli obblighi di controllo autonomo in capo ai fabbricanti di cui all’articolo 33. Inoltre, deve essere possibile acquisire i dati per il calcolo della tassa d’incentivazione da applicare agli assoggettati secondo l’articolo 64 capoverso 3, per la verifica del conseguimento degli obiettivi di incentivazione secondo l’articolo 62 capoverso 5 e in forma statistica per il monitoraggio secondo l’articolo 68.

Art. 86 Cooperazione internazionale

Secondo il capoverso 1 le autorità federali competenti collaborano sia con le autorità e le istituzioni estere sia con le organizzazioni internazionali. La cooperazione nell’ambito della canapa deve impedire che la regolamentazione svizzera sulla canapa abbia conseguenze negative sui Paesi privi di normative in materia. Tale disposizione deve inoltre garantire un approccio coordinato con i Paesi che regolamentano il mercato della canapa. Tra le «organizzazioni internazionali» menzionate rientrano, per esempio, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’UE e il Consiglio d’Europa. La cooperazione internazionale potrebbe assumere un ruolo rilevante in particolare nel caso in cui un prodotto della canapa di un’azienda con sede in Svizzera venisse immesso sul mercato nazionale ed estero e diventasse oggetto di misure di richiamo o ritiro in Svizzera. Viceversa, è anche lecito pensare che le autorità svizzere vengano informate dalle autorità estere sui rischi legati a un prodotto importato in Svizzera. La Svizzera potrebbe anche aderire a una rete di laboratori creata a livello internazionale che si