Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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occupa in particolare di questioni legate all’analisi dei prodotti e allo sviluppo congiunto di metodi di controllo. Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’articolo 29b LStup continuerà a costituire la base legale per la cooperazione internazionale della fedpol (v. quanto esposto all’art. 3 cpv. 1 lett. d e nella Modifica di altri atti normativi, n. 3, art. 29b LStup). Oltre all’Interpol, riveste un ruolo fondamentale per la fedpol soprattutto la cooperazione con l’Europol.
Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali concernenti la cooperazione negli ambiti tecnici dello scambio di informazioni con organizzazioni internazionali o autorità estere nonché la partecipazione a sistemi internazionali d’informazione dei consumatori o delle autorità (lett. a). Al Consiglio federale deve essere affidata la stessa competenza nell’ambito della partecipazione di esperti svizzeri a reti internazionali impegnate nella prevenzione delle dipendenze (lett. b). In virtù dell’articolo 14 LOTC possono essere inoltre conclusi ulteriori accordi internazionali, in particolare per quanto concerne l’introduzione o la modifica di norme tecniche.
Sezione 3: Compiti dei Cantoni
Art. 87 Compiti esecutivi dei Cantoni
Ai Cantoni spetta l’esecuzione delle disposizioni della futura LPCan, nella misura in cui tale competenza non è stata affidata esplicitamente alla Confederazione (cpv. 1). I Cantoni emanano segnatamente le disposizioni esecutive necessarie e disciplinano la propria organizzazione in relazione ai compiti che incombono loro nel contesto della presente legge. Tali compiti comprendono in particolare il rilascio, il rinnovo e la revoca di concessioni per la vendita nei punti vendita, i controlli nell’ambito della produzione, l’organizzazione dei test d’acquisto e il perseguimento penale.
Secondo il capoverso 2 i Cantoni devono comunicare all’UFSP le autorità da essi designate per l’esecuzione della legge. Tale disposizione permette di facilitare, tra le varie cose, il coordinamento da parte della Confederazione (v. art. 84).
I Cantoni riferiscono inoltre all’UFSP ogni due anni in merito all’esecuzione della futura LPCan (cpv. 3). I contenuti del rapporto possono essere stabiliti dal Consiglio federale al fine di garantire un’attività di informazione uniforme da parte dei Cantoni (v. art. 84 cpv. 2). I Cantoni potrebbero dover riferire, per esempio, riguardo ai controlli effettuati sulla qualità dei prodotti nonché in merito alla verifica dei punti vendita.
Art. 88 Eliminazione di materiale di base, materiale di scarto e prodotti
della canapa
Al fine di garantire un’esecuzione coerente, la disposizione concernente l’eliminazione del materiale di base, del materiale di scarto e dei prodotti della canapa impiegati a scopi non medici deve corrispondere a quella relativa alla canapa per scopi medici di cui all’articolo 70 OCStup. Il capoverso 1 prevede di conseguenza che il materiale di base, il materiale di scarto e i prodotti della canapa modificati, scaduti, non più