Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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zione, di comprovata efficacia, come misura di competenza dei Cantoni. Gli specialisti sono così autorizzati a intervenire precocemente e ad avviare le dovute misure. Come sottolineato nel rapporto di sintesi sulle notifiche in caso di rischi legati al consumo di sostanze nei bambini e nei giovani di Infodrog202, rivestono un ruolo centrale in questo processo soprattutto gli istituti di formazione e gli insegnanti. Questo è un altro motivo che giustifica la menzione degli istituti di formazione al capoverso 1. Il compito di avviare misure nell’ambito del rilevamento e dell’intervento precoce spetta ai Cantoni. Anche questa modifica corrisponde già all’attuale prassi esecutiva vigente nei Cantoni.
Al capoverso 2 il termine «identificazione precoce» viene sostituito con «rilevamento precoce». Quest’ultimo è il termine tecnico corretto utilizzato nell’ambito della prevenzione203.
Art. 3g Compiti dei Cantoni
Il commento relativo all’integrazione del concetto di «consumo problematico» nell’articolo 3b capoverso 1 è pertinente per analogia anche in questo contesto, motivo per cui questo concetto deve essere integrato anche nell’articolo 3g. Le misure di sensibilizzazione volte a impedire o diminuire i danni per la salute e sotto il profilo sociale non devono essere infatti prese solo a seguito di turbe legate alla dipendenza, bensì già in presenza di un consumo problematico.
Art. 3j, frase introduttiva e lett. b e d
Alla lettera b viene specificato che la promozione della ricerca scientifica può riferirsi anche alle cause e alle conseguenze del consumo problematico di stupefacenti e sostanze psicotrope. Il consumo problematico viene ora menzionato anche alla lettera d.
Art. 5 cpv. 1, terzo periodo
Il capoverso 1 viene integrato in modo tale che, analogamente all’autorizzazione di esportazione, possa essere rilasciata un’autorizzazione di importazione anche qualora non sia richiesta dalla LStup e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese di provenienza. Questa modifica concretizza una raccomandazione del Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento al postulato Minder 21.3280. Una simile autorizzazione di importazione potrebbe essere rilasciata, per esempio, se un importatore desiderasse importare il cannabinoide CBD, ma questo principio attivo è classificato nel Paese di provenienza come stupefacente e questo Stato richiedesse quindi alle autorità svizzere (Swissmedic) un’autorizzazione di importazione («import permit») conformemente alle convenzioni internazionali sul controllo delle droghe. Questo, nonostante il CBD in Svizzera non sia assoggettato alla legge sugli stupefacenti.
202 Stucki, S. (2023), Meldungen bei Gefährdung durch Substanzkonsum bei Kindern und Jugendlichen. Analyse und Empfehlungen. Synthesebericht, Berna: Infodrog.
203 UFSP (2022).