Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 149Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 8 cpv. 1 lett. d e 5

Il capoverso 1 lettera d prevede nella legge in vigore che gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio, salvo quando sono utilizzati a fini medici. Dal momento che gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC (la canapa secondo il diritto vigente) impiegati a scopi non medici rientreranno nel campo d’applicazione della futura LPCan (art. 2) e in futuro potranno essere coltivati, importati, fabbricati e messi in commercio conformemente a quest’ultimo, la lettera d deve essere abrogata.

Poiché gli stupefacenti che producono effetti del tipo del THC impiegati a scopi non medici potranno in futuro essere coltivati, importati, fabbricati e messi in commercio secondo le disposizioni della futura LPCan, non sarà nemmeno più necessario rilasciare autorizzazioni eccezionali conformemente al capoverso 5 lettera b. Con l’abrogazione della lettera b, il capoverso 5 può essere modificato a livello di struttura con l’eliminazione dell’elenco mediante le lettere.

Art. 8a

In virtù dell’articolo 8a l’UFSP può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. A partire dall’entrata in vigore della futura LPCan, gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa rispettivamente del THC impiegati per scopi non medici potranno essere utilizzati (coltivati, fabbricati, venduti ecc.) anche senza autorizzazione eccezionale e secondo le disposizioni della futura legge. Di conseguenza, al più tardi con l’entrata in vigore della futura LPCan non sarà più necessario autorizzare nuove sperimentazioni pilota ai fini della ricerca scientifica sull’impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo del THC. Per le sperimentazioni pilota autorizzate che non si saranno ancora concluse successivamente all’entrata in vigore della futura LPCan verrà stabilito in una disposizione transitoria il termine di validità di queste autorizzazioni (v. il commento al nuovo art. 36b PP-LStup).

Art. 8b, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva

Dal momento che ora come termine generico non viene più utilizzato stupefacente che produce effetti della «canapa», bensì del «tetraidrocannabinolo» (v. art. 2 lett. a PP-LStup), viene modificata la rubrica nell’articolo 8b. Di conseguenza il nuovo termine viene inserito anche nel capoverso 1 in sostituzione di «canapa».

Art. 19b cpv. 2

Conformemente all’articolo 19b non è punibile chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune. L’articolo 19b capoverso 2 stabilisce che per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa. Ai sensi del progetto preliminare il consumo personale di canapa per scopi non medici non è più punibile. Il progetto preliminare prevede inoltre disposizioni penali in caso di superamento delle quantità massime di THC che è consentito detenere e dispensare