Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
cherebbe infatti la regolamentazione complessiva, creerebbe incertezze e aumenterebbe l’onere per l’esecuzione. Alcune prescrizioni previste nel progetto preliminare, come il divieto di pubblicità, potrebbero quindi non essere proporzionate per i prodotti della canapa a basso tenore di THC a causa dell’assenza di effetto psicotropo. La sottocommissione è pertanto giunta alla conclusione che la regolamentazione debba concentrarsi sulla canapa con effetto psicoattivo in linea con quanto chiesto dall’iniziativa parlamentare.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
3.1 Paesi membri dell’UE
Poiché l’UE non dispone di una legislazione completamente armonizzata sul consumo di stupefacenti e dunque neanche su quello della canapa, ogni Paese membro deve provvedere in linea di principio a un apposito disciplinamento. L’UE, tuttavia, in virtù dell’articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), ha competenze legislative nell’ambito del traffico transfrontaliero illegale di stupefacenti. Fondandosi su queste competenze, nel 2004 il Consiglio dell’Unione europea ha emanato la decisione quadro 2004/757/GAI45, che stabilisce norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori46, ed esclude esplicitamente misure riferite al consumo personale. L’UE può inoltre completare l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese misure di informazione e prevenzione (art. 168 par. 1 TFUE). Tutti i Paesi membri dell’Unione europea hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
In nessun Paese membro dell’UE esiste un disciplinamento del mercato della canapa a scopi non medici comparabile a quello previsto dal progetto preliminare. Nella maggior parte dei Paesi membri dell’UE, l’impiego della canapa a scopi non medici è vietato. Negli ultimi anni in alcuni Paesi europei vi sono stati sviluppi verso un nuovo disciplinamento della canapa a scopi non medici, con progressi variabili a seconda del Paese. Alcuni hanno depenalizzato il possesso per consumo e fabbisogno proprio, mentre altri lo hanno legalizzato. Dal punto di vista dei rispettivi Paesi, tutti gli approcci sinora perseguiti sono conciliabili con il diritto dell’Unione e con la Convenzione unica sugli stupefacenti, in quanto il commercio non è stato legalizzato.
45 Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
46 I precursori sono sostanze che non creano dipendenza ma che possono essere trasferite in stupefacenti o sostanze psicotrope.