Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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consumatori che la confezione non è stata precedentemente aperta ed è a prova di bambino. Le confezioni neutre e standardizzate sono tutte realizzate secondo un codice colore standard e presentano un design che non permette di distinguere un marchio dall’altro. Per le confezioni è possibile utilizzare colori diversi a seconda del tenore di THC dei prodotti della canapa in esse contenuti, per consentire ai consumatori di distinguere facilmente tra prodotti con un basso e un alto tenore di THC. Per le confezioni possono essere altresì utilizzati in maniera uniforme colori o elementi grafici volti a distinguere i rischi specifici per la salute legati alle diverse categorie di prodotti della canapa (v. al riguardo il commento all’art. 63 cpv. 3). In questo modo i consumatori possono riconoscere più facilmente i prodotti meno nocivi per la salute. Il nome del marchio o del fabbricante viene applicato in maniera standard, ovvero con colore, dimensione e carattere predefiniti. Non è consentito applicare loghi o elementi grafici inconfondibili di un marchio.

Il capoverso 2 stabilisce che l’imballaggio dei prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all’interno della bocca nonché dei prodotti della canapa liquidi destinati a essere vaporizzati deve essere a prova di bambino. Considerata l’elevata probabilità che questi prodotti della canapa possano essere ingeriti accidentalmente o intenzionalmente dai bambini, per le confezioni di tali prodotti viene richiesta una sicurezza in più.

Il capoverso 3 stabilisce che i prodotti della canapa destinati a essere ingeriti o applicati all’interno della bocca vanno presentati in modo da distinguerli chiaramente dalle derrate alimentari ed escludere il rischio che vengano confusi con queste ultime. Questa disposizione è pensata anche in ottica di protezione dei bambini.

Secondo il capoverso 4 i prodotti della canapa messi in vendita devono essere imballati in unità con un tenore totale di THC pari a cinque grammi al massimo. Con tale disposizione, associata alla quantità massima venduta per ciascun acquisto di cui all’articolo 42 capoverso 1 lettera f, si intende far sì che in occasione dell’acquisto di un prodotto i consumatori non superino la quantità massima di THC che è consentito possedere negli spazi pubblici conformemente all’articolo 7.

Secondo il capoverso 5 anche i semi e le talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento messi in vendita devono essere imballati in confezioni standardizzate e neutre, senza elementi distintivi del marchio. Anche se i semi e le talee di canapa non dovranno più essere classificati come stupefacenti (v. il commento all’art. 3), da questo materiale vegetativo di moltiplicazione può essere fabbricata canapa con metodi relativamente semplici. Per la vendita di tale materiale devono quindi valere i requisiti di una confezione neutra e standardizzata, come per i prodotti della canapa. La confezione dei semi e delle talee di canapa non può essere utilizzata per pubblicizzare la coltivazione in proprio di canapa o, indirettamente, prodotti della canapa. Occorre precisare che tale disposizione è applicabile soltanto ai semi e alle talee di canapa con cui è possibile coltivare canapa ai sensi della LStup (ovvero piante che contengono almeno l’1 per cento di THC totale). A differenza delle confezioni dei prodotti della canapa, quelle dei semi e delle talee di canapa non devono essere sigillate. Dal momento che la sigillatura è ermetica, verrebbe sottratto ossigeno al materiale, che finirebbe per deteriorarsi. Inoltre, la sigillatura dei prodotti della canapa è finalizzata, in