Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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dotti destinati all’autoapprovvigionamento sono applicabili anche le indicazioni vietate di cui al capoverso 4, al fine di impedire la promozione del consumo di canapa attraverso la vendita di materiale di moltiplicazione.
Secondo il capoverso 6 il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle informazioni e può anche prevedere che l’imballaggio, il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive debbano riportare altre informazioni.
Il Consiglio federale stabilisce infine, secondo il capoverso 7, le esigenze relative alla designazione previste dalla legislazione sulle derrate alimentari applicabili ai prodotti della canapa contenenti additivi. Si tratta in particolare dei requisiti di caratterizzazione di cui nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016141 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). Se, per esempio, i prodotti della canapa contengono derrate alimentari, devono essere previste indicazioni sui componenti che possono provocare allergie o altre reazioni indesiderate. Per i prodotti della canapa destinati a essere applicati sulla pelle si potrebbe pensare anche a disposizioni specifiche in materia di dichiarazione come quelle previste dall’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016142 sui cosmetici (OCos).
Art. 29 Avvertenze generali
Il capoverso 1 prevede che su tutti gli imballaggi dei prodotti della canapa debbano figurare avvertenze di carattere generale. Si precisa inoltre che tali avvertenze devono essere ben visibili in modo da distinguersi dalle altre informazioni presenti sull’imballaggio. I consumatori vengono così informati riguardo ai principali rischi per la salute e la sicurezza legati al consumo di prodotti della canapa e al rischio di dipendenza. L’obiettivo principale è proteggere i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento. Le avvertenze generali devono evidenziare anche il rischio di compromissione della capacità di guida.
Il capoverso 2 precisa che le avvertenze generali di cui al capoverso 1 devono figurare anche sugli imballaggi dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento. Chi si rifornisce dalle proprie coltivazioni tende ad acquistare meno prodotti della canapa nei punti vendita fisici od online e pertanto si imbatte con meno frequenza nelle avvertenze sul consumo rispetto a chi si rivolge ai punti vendita fisici od online. Riportando tali avvertenze sugli imballaggi dei semi e delle talee si informano anche tali consumatori riguardo ai rischi per la salute legati ai prodotti raccolti.
Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale stabilisce le modalità precise di presentazione di tali avvertenze. In particolare può prescrivere l’impiego di pittogrammi in aggiunta o in sostituzione delle avvertenze in forma testuale. I pittogrammi sono simboli riconosciuti a livello internazionale che permettono di comprendere a colpo d’occhio le avvertenze riportate sugli imballaggi, per esempio il pittogramma con la donna in gravidanza barrata o il numero «-18» barrato.