Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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fetto di dipendenza e sulla tossicità di cui all’articolo 29 capoverso 1 lettera a e all’articolo 30 capoverso 1 lettera c vengono indicate in modo molto sintetico, in quanto già presenti sull’imballaggio. Sul foglietto illustrativo, cartaceo o digitale, le informazioni vanno riportate in modo più dettagliato. Vanno menzionati i rischi del consumo in combinazione con alcolici, medicamenti o altre sostanze psicoattive (lett. d). L’uso contemporaneo di più sostanze potenzia l’effetto di ogni singolo prodotto e può comportare seri rischi per la salute. Devono essere riportate anche le indicazioni di conservazione (lett. e). In questo caso è possibile far riferimento alla temperatura e alle condizioni di luce e umidità per evitare che i prodotti si deteriorino. Sul foglietto illustrativo cartaceo o digitale vanno riportate anche le indicazioni relative al produttore o, nel caso in cui quest’ultimo sia estero, all’importatore svizzero. Vanno indicati in particolare i dati di contatto per consentire ai clienti di segnalare problemi qualitativi o porre domande (lett. f).

Il capoverso 4 disciplina quali informazioni è vietato riportare sul foglietto illustrativo o nelle informazioni digitali aggiuntive. Non devono figurare indicazioni, marchi ed elementi figurativi suscettibili di dare l’impressione che un determinato prodotto sia meno nocivo o privo di effetti nocivi (lett. a). Indicazioni, come per esempio «natural high», «mild weed» o anche «light», «mild» o «naturale», sono quindi vietate. La lettera b vieta di menzionare nel foglietto illustrativo o in Internet proprietà curative, lenitive o preventive. Non è quindi consentito, per esempio, pubblicizzare un prodotto della canapa come avente effetti benefici per la salute o un’azione antidolorifica.

Secondo il capoverso 5, l’imballaggio dei semi e delle talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento deve riportare solo una parte delle informazioni obbligatorie per i prodotti della canapa di cui al capoverso 1 (lett. a–c e k–m). Oltre alle avvertenze generali (lett. k) deve figurare quindi anche l’indicazione riguardante eventuali forme di consumo meno nocive (lett. c). A tale scopo si deve far riferimento alle avvertenze specifiche per i prodotti della canapa destinati a essere fumati, dal momento che la canapa proveniente dall’autoapprovvigionamento viene principalmente fumata. Le informazioni di cui al capoverso 1 lettere d–j non sono invece applicabili o necessarie per i semi e le talee di canapa. Non va quindi riportato, per esempio, il codice di tracciamento (lett. j), in quanto i semi e le talee per la coltivazione della canapa destinata all’autoapprovvigionamento non devono essere registrati nel sistema di tracciabilità conformemente all’articolo 85.

Sull’imballaggio dei semi e delle talee di canapa vanno inoltre indicati la resa prevista in condizioni di autoapprovvigionamento nonché il tenore totale di THC e CBD della varietà al momento del raccolto. Dal momento che le caratteristiche di tali prodotti non permettono di fornire informazioni precise sulla resa o sul tenore di THC e CBD, vanno indicati i valori medi e fasce di oscillazione prevedibili. Anche per gli imballaggi, il foglietto illustrativo e le informazioni digitali aggiuntive concernenti i semi e le talee di canapa destinati all’autoapprovvigionamento devono trovare applicazione le disposizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4. In virtù del capoverso 2 il fabbricante è libero di decidere di riportare sugli imballaggi dei semi e delle talee di canapa ulteriori informazioni secondo l’elenco di cui al capoverso 2, purché rilevanti per questo materiale. Per il foglietto illustrativo o le informazioni digitali aggiuntive di questi pro-