Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine

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indicare mese e anno (lett. i). Ai fini della tracciabilità e della documentazione della catena di produzione e approvvigionamento (dalla coltivazione alla vendita), i prodotti della canapa devono essere corredati di un codice univoco che viene assegnato nel sistema elettronico di tracciabilità (v. art. 85). Anche questo codice deve figurare sull’imballaggio dei prodotti della canapa (lett. j). Devono essere altresì riportate le avvertenze stabilite agli articoli 29 e seguenti (lett. k). Dato il divieto di consumo dei prodotti della canapa per i minorenni, sull’imballaggio deve essere indicato che il prodotto non può essere dispensato ai minori di 18 anni (lett. l). Devono infine essere presenti informazioni riguardanti i servizi di prevenzione e per le dipendenze (p. es. indirizzo di un sito web per problematiche di questo genere; lett. m). Queste informazioni devono consentire ai consumatori di ricevere supporto e risposte alle loro domande in relazione al consumo di canapa.

Il capoverso 2 elenca le informazioni che possono essere riportate sull’imballaggio dei prodotti della canapa in aggiunta a quelle obbligatorie di cui al capoverso 1. A differenza della legislazione sui prodotti del tabacco che disciplina nella legge unicamente le informazioni obbligatorie, il principio del «plain packaging» applicato alla canapa (v. art. 27 cpv. 1) impone di disciplinare per legge anche tutte le informazioni facoltative. Il fabbricante può quindi decidere di indicare sull’imballaggio il nome del prodotto e del marchio (lett. a), purché non lasci intendere che i prodotti della canapa in questione sono poco nocivi o privi di effetti nocivi per la salute. Per esempio, un nome del marchio come «Mild 7» sarebbe vietato (v. anche cpv. 4 lett. a). Sulla confezione è possibile riportare in via facoltativa anche la data di raccolta (lett. b), la data d’imballaggio (lett. c) nonché il peso o il volume di liquido del prodotto (lett. d). Per i prodotti della canapa contenenti additivi può anche essere indicata la concentrazione di altri principi attivi diversi dal THC, per esempio il CBD, in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo (lett. e). Può figurare l’aggettivo «biologico» se il prodotto della canapa è stato coltivato conformemente alle disposizioni pertinenti140 del diritto agrario e dispone dell’apposita designazione (lett. f). Se il fabbricante decide di rendere accessibili le informazioni aggiuntive in formato digitale secondo l’articolo 28 capoverso 3, sull’imballaggio dei prodotti della canapa deve essere presente un codice QR (lett. g). Sull’imballaggio non devono figurare ulteriori indicazioni oltre a quelle obbligatorie di cui al capoverso 1 e a quelle di cui al capoverso 2.

Il capoverso 3 prevede che debbano essere indicate su un foglietto illustrativo o un sito web informazioni aggiuntive sui prodotti della canapa destinate ai consumatori. È a discrezione del fabbricante decidere se riportarle su un foglietto illustrativo cartaceo da allegare all’imballaggio dei prodotti della canapa o se renderle accessibili in formato elettronico tramite codice QR. È possibile optare anche per entrambe le soluzioni. In questo caso va deciso quali informazioni riportare su un mezzo e quali sull’altro. Oltre alle informazioni già presenti sull’imballaggio, il foglietto illustrativo, in formato cartaceo o digitale, deve riportare raccomandazioni neutre concernenti l’uso e il dosaggio (lett. a), un’informazione obiettiva sull’azione, gli effetti collaterali e i rischi legati al consumo (lett. b) nonché indicazioni sull’effetto di dipendenza e la tossicità dei prodotti della canapa (lett. c). Per motivi di spazio, le avvertenze sull’ef-

140 RS 910.1 e RS 910.18