Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/76: Legge federale sui prodotti della canapa (LPCan) – attuazione dell’iniziativa parlamentare 20.473 · 186 pagine
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particolare, a impedire ai bambini l’apertura delle confezioni e l’ingestione dei prodotti. Un’ingestione accidentale di semi e talee di canapa, in pratica privi di THC, non comporta invece alcun rischio elevato.
Secondo il capoverso 6 il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione dell’imballaggio (p. es. colore ed elementi grafici della confezione, anche per mettere in evidenza i differenti rischi per la salute legati ai vari prodotti della canapa; dimensione, carattere o colore del marchio) e la sicurezza dei bambini. Si può ipotizzare, per esempio, di prevedere un modello standard di imballaggio per garantire la standardizzazione.
Art. 28 Informazioni sul prodotto
Il capoverso 1 stabilisce quali informazioni devono essere assolutamente riportate sull’imballaggio dei prodotti della canapa messi in vendita. Spetta al fabbricante garantire che sull’imballaggio figurino tutte le informazioni previste da questo capoverso. In virtù dell’articolo 37 capoverso 2, le autorità cantonali competenti hanno il compito di controllare il rispetto dei requisiti disciplinati secondo questa disposizione. Un’eventuale violazione ripetuta o grave dei requisiti relativi alle informazioni sul prodotto potrebbe comportare anche la revoca dell’autorizzazione secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera c.
Sull’imballaggio dei prodotti della canapa deve figurare una denominazione specifica (lett. a) che descriva il genere o le proprietà del prodotto. Deve essere riportato anche il nome del fabbricante per consentire ai consumatori e alle autorità di controllo di contattarlo in caso di necessità (lett. b). Vanno rispettati al riguardo i principi relativi all’imballaggio standardizzato e neutro di cui all’articolo 27 capoverso 1. La lettera c prevede che sull’imballaggio vengano riportate se del caso indicazioni riguardanti forme di consumo meno nocive. Occorre indicare, per esempio, che il consumo di canapa mediante vaporizzazione nuoce meno rispetto a quello tramite combustione. Vanno inoltre dichiarati i principi attivi, in particolare il tenore totale di THC e di CBD in milligrammi e in per cento (lett. d). Per i prodotti della canapa contenenti additivi va indicata la concentrazione totale di THC in milligrammi per volume di liquido o unità di consumo (lett. e). Sulla base della quantità assoluta di THC assunto, i consumatori di questi prodotti possono valutare l’effetto con maggiore precisione rispetto all’indicazione del tenore in percentuale (v. art. 21 cpv. 2). Sempre per questi prodotti devono essere dichiarati sull’imballaggio gli additivi (lett. f), mentre per i prodotti della canapa contenenti THC fabbricato per via semisintetica o sintetica è necessario indicare il metodo di fabbricazione sintetico del principio attivo (lett. g). Tale informazione non è strettamente necessaria dal punto di vista della protezione della salute, in quanto il THC fabbricato per via sintetica presenta le stesse proprietà del THC presente nella canapa. Appare tuttavia necessario riportarla per una questione di trasparenza nei confronti dei consumatori in relazione alla provenienza o alla fabbricazione delle sostanze di base utilizzate. Sull’imballaggio deve figurare anche il numero di lotto (lett. h), utile per agevolare soprattutto il richiamo dei prodotti in caso di problemi conformemente all’articolo 36. Il numero di lotto permette inoltre ai consumatori di stabilire facilmente se i richiami riguardano prodotti in loro possesso. Un’altra informazione da riportare è la data di scadenza dei prodotti della canapa, che mostra ai consumatori il periodo in cui il prodotto è idoneo al consumo. È necessario